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Ultimo aggiornamento: 09 marzo 2024

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Procedimenti Amministrativo - Civile - Penale

 

 

Le azioni da intraprendere per la rivendicazione del disturbo da rumore

 

 

La rivendicazione del disagio lamentato, in merito alle emissioni sonore, può essere assunta attraverso tre diversi ambiti, ossia quello amministrativo, penale e civile.

Quale che sia la strada migliore da intraprendere o quella maggiormente efficace è difficile stabilirlo a priori, in quanto non sempre l'ambito di intervento può essere ricondotto alla sola natura della sorgente sonora disturbante.

In linea di principio, è bene considerare che l'azione amministrativa è centrata su una serie di norme e regolamenti attraverso cui lo Stato intende garantire ai cittadini uno standard di salubrità. Attraverso questo principio la legge stabilisce delle soglie limite al rumore, distinte per le diverse tipologie di sorgenti, quali:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;

- attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali che facciano uso di impianti tecnici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria;

- parcheggi;

- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;

- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;

- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

 

La rivendicazione in ambito penale coinvolge, invece, la sfera della quiete e dell'ordine pubblico. Per questo, affinché ne sussistano i presupposti è necessario che gli effetti lesivi o, semplicemente, disturbanti si dispieghino nei confronti di una pluralità di soggetti, sia in concreto, allorquando il disagio è lamentato da almeno due soggetti, sia in termini di "potenzialità", ossia nel caso in cui un solo soggetto ha segnalato il fatto ma il disagio ha, potenzialmente, interessato una pluralità di individui.

Nell'ambito penale, quindi, non è necessario riscontrare il superamento di una soglia limite per incorrere in una responsabilità soggettiva ma è sufficiente che il fatto contestato abbia, in concreto, provocato il "disturbo della quiete pubblica" (art. 659 C.P.).

Infine, l'ambito  di rivendicazione civile, il quale comprende l'insieme delle attività rumorose sopra menzionate, giacché legato in  primis alla tutela della salute, nonché ad una più generica tutela della proprietà privata. Ad esso è, quasi sempre, associato la richiesta di risarcimento per il danno patito, sia di tipo patrimoniale che personale (danno biologico e, in alcuni casi, danno esistenziale).

 

 

Impariamo dalle esperienze degli altri

 

Le esperienze di coloro che sono riusciti a risolvere un proprio disagio causato dal rumore possono risultare preziosi elementi per quanti altri sono alla ricerca di riferimenti ai quali ricondurre le azioni di tutela

 

 

1. Il suono delle campane

Disagio causato dal suono delle campane di una chiesa

Documentazione della causa avviata per il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone (Art. 659 C.P.) causato dal rumore delle campane. Valutazioni assunta attraverso apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dalla Pretura Circondariale di Caltagirone (CT) - Sez. Distaccata di Niscemi.

 

Procedimento penale

Materiale fornito per gentile concessione del Prof. Rocca Sagona e ing. Gaetano Giarracca.

Copia delle sentenze con le quali hanno ottenuto la condanna definitiva del prete e la confisca delle campane. Percorso intrapreso per salvaguardare la salute compromessa dal suono delle campane.

 

Relazione tecnica CTU

Sentenza del Pretore

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione

 

 

 

 

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