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l'amministrazione competente; | |
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l'oggetto del procedimento promosso; | |
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la struttura amministrativa competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento; | |
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la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; | |
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nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa | |
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l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; | |
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il termine entro il quale possono essere presentate eventuali osservazioni o memorie difensive; | |
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le successive fasi del procedimento (sanzione e diffida) |
La gestione di un procedimento non è cosa semplice, specie nelle piccole realtà locali in cui il personale preposto deve spesso fronteggiare con problemi derivati dall’attribuzione di più competenze (concessioni edilizie, gestioni rifiuti, autorizzazioni temporanee, ecc.). Diversa è, invece, la situazione nelle grandi amministrazioni, dove, in molti casi, il procedimento è gestito da uno specifico settore di competenza.
Indipendentemente da queste considerazioni, la citata legge n. 241/90 prevede che sia individuata la persona cui fa capo l'istruttoria del procedimento amministrativo, ovvero il responsabile del procedimento, il quale, di norma, è il responsabile della struttura amministrativa competente. Può tuttavia accedere che il responsabile della struttura assegni la responsabilità del procedimento ad un dipendente incaricato.
Al responsabile del procedimento compete:
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la valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; | |
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l'accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e l’adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni ovvero di istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; | |
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la comunicazione, la pubblicazione e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti; | |
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la valutazione e la proposta del provvedimento che trasmette all'organo competente per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, l’adozione dello stesso; | |
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l'azione di supervisione delle fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza e l’eventuale sollecito dell'azione amministrativa, al fine di assicurarne il corretto svolgimento. |
Attraverso la comunicazione di avvio del procedimento è garantito al soggetto trasgressore, ovvero al soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, la partecipazione al procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90, in altri termini definito "diritto alla difesa", allo scopo di verificare e, se del caso, contestare la veridicità e l'esattezza degli accertamenti compiuti.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
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l'amministrazione competente; | |
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l'oggetto del procedimento promosso; | |
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l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; | |
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l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. |
La comunicazione di avviso di avvio di procedimento indica il termine (di norma 30 giorni) entro il quale il trasgressore può presentare eventuali osservazioni.
Qualora le osservazioni prodotte interessino aspetti tecnici o normativi che il responsabile del procedimento non è in grado di valutare, lo stesso potrà sospendere il procedimento richiedendo, nel contempo, un parere in merito alla struttura competente, ossia l'APPA o, in alternativa, al settore legale del Comune.
La sospensione del procedimento intercorre dalla data di trasmissione della richiesta di parere fino alla data di ricevimento della risposta dell'organo interpellato. Tuttavia, essendo questo un parere facoltativo, il provvedimento può essere adottato prescindendo dal parere medesimo.
Nel caso non siano pervenute osservazioni o qualora le stesse non risultino attinenti al caso, nei confronti del trasgressore viene irrogata la sanzione amministrativa e, il medesimo, viene diffidato a adeguarsi alle prescrizioni normative entro un congruo termine.
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