Procedimento civile
La rivendicazione del disturbo da rumore davanti
al Giudice Ordinario o Giudice di Pace
Limiti di
tollerabilità delle immissioni sonore
A cura
del dott. Fabio Zunica
Per gentile concessione di
Filodititto
I:
Immissioni tra passato e presente
La
tematica delle immissioni sonore, la cui delicatezza è particolarmente avvertita
nell'attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinario, pur evidenziando
interessanti risvolti civilistici, si caratterizza tuttavia per la sua
trasversalità, ovvero per la sua idoneità a investire aspetti e problemi comuni
ad altre discipline giuridiche.
Con
riguardo al diritto amministrativo, ad esempio, è emersa proprio con riferimento
alle immissioni nocive, la necessità di offrire uno sbocco giurisdizionale alla
categoria, un tempo sfornita di tutela, degli interessi diffusi.
In
relazione, invece, al diritto penale, la condotta immissiva può essere
sanzionata ricorrendo, almeno nelle ipotesi meno gravi, all'art. 659 c.p.(disturbo
del riposo e delle occupazioni delle persone), per la cui configurabilità si è
ritenuta sufficiente anche la lesione dell'interesse di una sola persona,
facendo rientrare così anche la quiete privata nel più ampio concetto di ordine
pubblico tutelato dalla norma (Cass. n° 9862 del 1987).
Una
recente pronuncia giurisprudenziale (Cass. n° 7941 del 2000), invece, invoca
addirittura l'applicazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose),
laddove le propagazioni sonore provenienti dall'ambiente esterno (nella specie
il rumore dei pattini giungeva dall'abitazione sovrastante) producano una vera e
propria sindrome ansioso-depressiva nel soggetto che sistematicamente le
subisce.
Per
quanto concerne, invece, gli aspetti più propriamente
civilistici, è necessario premettere che i limiti di liceità delle immissioni
sono strettamente legati al modo stesso in cui di volta in volta viene
configurato, a livello ordinamentale, il diritto di proprietà; non deve
sorprendere, allora, come nell'esperienza giuridica romana, in cui l'estensione
del diritto dominicale si protraeva usque ad coelum et inferos non fosse
compiutamente ipotizzabile un vero e proprio divieto di immissioni nocive.
Solo
ad opera della giurisprudenza classica fu finalmente sancita l'inammissibilità
delle immissiones in alienum: pur senza dar luogo a una generale proibizione, si
iniziarono infatti a delineare taluni limiti allo ius abutendi sotteso al
diritto proprietà.
Ulpiano, in proposito, afferma chiaramente che in suo hactenus facere licet quatenus nihil in alienum immittat (D.8.5.8.5); lo
stesso autore, più oltre (D.8.5.8.5.7), ci ricorda che il proprietario di un
fondo non può spaccare pietre facendo schizzare le schegge nel fondo vicino, né
può riversare il fumo prodotto dalla propria officina nel fondo contiguo.
Nel
nostro attuale assetto legislativo, invece, l'interpretazione in chiave
precettiva degli artt. 2, 32 e 42 della Costituzione, in omaggio alla teoria
tedesca della Drittwirkung, impone di inquadrare la problematica relativa alle
immissioni, non più in un'ottica meramente dominicale, ma nel più ampio discorso
relativo alla tutela dei diritti inviolabili accordati dall'ordinamento.
Rilevanza e limiti di tollerabilità delle immissioni, quindi, dovranno misurarsi
con le specifiche esigenze connesse allo svolgimento di altri diritti anche essi
dotati di copertura costituzionale, al fine di realizzare un equo
contemperamento degli interessi in gioco.
II
: Tipologia delle immissioni, con particolare riferimento al suono del
pianoforte, all'abbaiare del cane e al rintocco delle campane
Secondo un importante intervento giurisprudenziale (Cass. sez. II, n° 11 del
1975), le immissioni possono essere distinte in tre categorie: quelle derivate
da un uso normale della cosa, causative di semplici molestie, che debbono essere
tollerate, quelle causative di un danno patrimoniale al fondo vicino, che non
possono essere vietate in quanto ricollegabili ad esigenze produttive delle
imprese, corrispondenti alle necessità di un certo tipo di società e infine
quelle dannose e illecite perché non dipendenti da uso normale delle cose o
dalle esigenze della produzione.
La
corrispondente azione, quindi, si delinea come una tipica actio in rem,
rientrando nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a difesa del diritto
di proprietà e tendenti a far accertare l'inesistenza non solo di vere e proprie
servitù sul fondo dell'attore, ma anche di qualsiasi altrui pretesa idonea a
provocare molestie e danno e a ottenere la cessazione degli atti lesivi
corrispondenti.
Nell'ampiezza delle ipotesi immissive contemplate dal legislatore, le
propagazioni di suoni e rumori, per la rilevante frequenza che ne caratterizza
la diffusione, meritano sicuramente un'attenzione particolare, anche alla luce
dell'importanza che possono assumere le finalità del soggetto immettente.
Tra i
tanti, uno dei casi più interessanti per la cui tutela si invoca l'art. 844, è
costituito dal conflitto tra proprietari in ordine al suono del pianoforte
proveniente dall'abitazione di uno di essi.
Vengono in considerazione, infatti, da un lato la necessità di tutelare le
utilità connesse al pieno godimento del diritto di proprietà e dall'altro lato,
l'imprescindibile esigenza di non privare di consistenza giuridica quei diritti
allo studio, al lavoro o all'insegnamento, la cui promozione riceve ampio
impulso proprio dal dettato costituzionale.
La
Cassazione, in particolare, con la sentenza n°10735 del 3 agosto 2001, ha avuto
modo di occuparsi della controversia tra i titolari di due appartamenti, in uno
dei quali si svolgevano delle lezioni pomeridiane di pianoforte, il cui suono
era ritenuto intollerabile dal proprietario dell'altro appartamento, il quale
chiedeva e otteneva dal giudice di appello la cessazione delle immissioni sonore
nonché il risarcimento del danno ex art. 844 c.c.
La
corte di appello, infatti, ribaltando il giudizio del tribunale di primo grado,
aveva osservato che, per accertare il superamento del limite di normale
tollerabilità richiamato dall'art. 844 si doveva fare riferimento al criterio
comparativo consistente nel confronto tra il livello medio dei rumori di fondo
con quello del rumore rilevato nel luogo rilevato nel luogo interessato dalle
immissioni.
Il
limite della normale tollerabilità doveva quindi ritenersi superato da quelle
immissioni, come quelle riscontrate in sede di consulenza tecnica, di intensità
superiore al limite considerato accettabile di 3 decibel al livello sonoro di
fondo.
Per
l'accertamento del limite, infatti, la giurisprudenza ha da sempre posto in luce
la necessità di riferirsi alla cosiddetta rumorosità di fondo, costituita dal
complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, caratteristici
del luogo su cui si innesta il suono ritenuto immissivo (Cass. sez. II, n° 5695
del 1978).
Il
costante utilizzo del pianoforte, nel caso di specie, disturbando sensibilmente
le normali attività e incidendo seriamente, oltre i limiti di normale
tollerabilità, sul diritto di proprietà e di godimento dell'attore, in relazione
alla camera da letto del suo appartamento, giustificava quindi la tutela
inibitoria riconosciuta dall'ordinamento insieme a quella risarcitoria.
La
Suprema Corte, nel ritenere immune da censure la sentenza impugnata, ha avuto
modo di sottolineare che il limite di tollerabilità delle immissioni di cui
all'art. 844, ha carattere non assoluto ma relativo, nel senso che deve essere
fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e
sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione.
Si
sono tenuti in debita considerazione, infatti, sia la natura dell'immobile
interessato dalle immissioni, inserito in un edificio condominiale, sia il tipo
di attività, materiali e intellettuali che normalmente si svolgono in un
appartamento di civile abitazione.
Le
prime reazioni alla sentenza in oggetto, tuttavia, soprattutto a livello
sociale, non sono state di unanime approvazione; si è osservato, in particolare,
come tale pronuncia abbia operato una lettura privilegiata delle esigenze
connesse al diritto di proprietà, trascurando quel fondamentale diritto
all'insegnamento altrettanto meritevole di protezione e considerazione.
Premesso che il bilanciamento degli interessi in gioco non è di facile
soluzione, può comunque osservarsi che un primo passo avanti per prevenire
l'insorgere di controversie in materia, potrebbe essere innanzitutto quello di
ricorrere agli strumenti offerti dalla tecnologia moderna.
Nel
caso in esame, ad esempio, si è riscontrato il cattivo funzionamento
dell'impianto di insonorizzazione che, se correttamente installato, avrebbe
sicuramente reso quanto meno tollerabili, se non addirittura inesistenti, le
immissioni contestate.
Ciò
che comunque si intende mettere in rilievo, è come quello sui limiti di
tollerabilità delle immissioni sonore si presenti sostanzialmente come un
giudizio dai contenuti atipici, il cui svolgimento non si articola su parametri
uniformi.
Una
recentissima pronuncia della Cassazione (sezione II, n° 13506 del 20 Ottobre
2001), ribadisce che il relativo apprezzamento espresso dal giudice di merito,
traducendosi nella valutazione di circostanze di fatto, è sindacabile in sede di
legittimità solo se incongruamente e illogicamente
motivato.
E le
ipotesi conflittuali che possono venire in rilievo sono di particolare
interesse.
Con la
sentenza appena citata, infatti, si è dichiarata intollerabile l'immissione
costituita dall'abbaiare di un cane dopo aver accertato, da un lato, la generale
quiete della zona residenziale in cui erano situati gli immobili, dall'altro
l'abitudine del cane di abbaiare all'avvicinarsi di qualunque persona, sino
all'intervento risolutore del padrone di casa.
Essendo la rumorosità dell'abbaiare tale da impedire la normale conversazione
tra soggetti presenti nel giardino adiacente, il proprietario di questi ha così
potuto ottenere la tutela inibitoria ex art. 844.
Altro
caso che pure risulta di frequente verificazione, è quello delle immissioni
acustiche provocate dall'uso di campane a scopo di culto, la cui intensità sia
idonea ad arrecare grave nocumento alla serenità delle persone abitanti nei
dintorni della Chiesa.
Come
ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di merito (Pret. Mantova, 16 agosto
1991), in tal caso il giudizio di normale tollerabilità ex art. 844, in
estensione del secondo comma dell'articolo, deve tendere a conciliare le ragioni
della proprietà con le esigenze ovviamente non della produzione, ma della vita
religiosa, con possibile sacrificio, quindi, purché di lieve entità, del riposo
individuale dei soggetti direttamente coinvolti.
In
alcune circostanze (Pret. Verona,29 giugno 1984), invece, non si è esitato a
inibire la diffusione dei rintocchi, disponendo, con provvedimento d'urgenza, il
sigillo del potenziometro dell'amplificatore al fine di contenere, nei limiti
della normale tollerabilità, la relativa attività sonora.
In
relazione a tutte queste ipotesi conflittuali e a molte altre che possono venire
in rilievo, il vero problema, a nostro parere, non è tanto quello di formare una
graduatoria di valore tra i vari diritti costituzionalmente garantiti, ferma
restando la parità di tutti, ma di rispettare il principio basilare del neminem
laedere nell'esplicazione di ciascuno di essi.
Ogni
diritto, cioè, merita la dovuta protezione nella misura in cui si adottino le
opportune e normali cautele al fine di non recare nocumento all'altrui sfera
giuridica.
In
ogni caso, poi, ben si potrà ricorrere all'autonomia privata, alla luce
dell'art. 1322 primo e secondo comma, al fine di concordare modi e tempi
dell'attività potenzialmente immissiva.
Risulta possibile ipotizzare, nella specie, la stipulazione di un contratto
atipico, dalle finalità essenzialmente transattive, che potremmo definire di
"sopportazione onerosa dell' altrui rumore", caratterizzato dallo scambio tra un
facere del soggetto che produce le immissioni sonore e un pati di colui che
invece le subisce.
Per
una tale figura contrattuale, tuttavia, più che di meritevolezza degli
interessi, potrebbe porsi un problema in termini di loro futilità e cioè di
effettiva giuridicità del vincolo.
Un
tale dubbio, però, sarebbe presto fugato se al pati del soggetto che subisce le
immissioni, fosse correlata, in chiave sinallagmatica, una
controprestazione del soggetto immettente, ad esempio, ma non esclusivamente,
sotto forma di corrispettivo pecuniario.
Una
tale pattuizione non può invece assumere il carattere della liceità laddove
venga ad essere inciso il diritto alla salute o alla tranquillità della vita
familiare: trattandosi di diritti primari, infatti, non possono trovare
equivalenti in una somma di denaro (Cass. n° 4523 del 1984).
Sembra
equo ritenere, in definitiva, che colui che intenda svolgere un'attività
potenzialmente immissiva, si faccia fronte in via preventiva delle eventuali
conseguenze dannose che una tale attività comporti, predisponendo le opportune
cautele o stipulando apposite convenzioni atipiche allo scopo di limitare il
tipo di attività ritenuto lesivo.
III:
Rilevanza dei limiti pubblicistici in ordine all'attività sonora
Un
ulteriore passaggio della sentenza della Cassazione sul pianoforte degno di
nota, è quello in cui si afferma che, per l'accertamento del limite della
normale tollerabilità, non potevano essere utilizzati i criteri previsti dal
DPCM 1/3/1991, in cui si stabilisce che per le zone non industriali, la
differenza minima da non superare rispetto al livello del rumore ambientale è di
3 decibel per il periodo notturno e di 5 decibel per quello diurno, in contrasto
con quanto affermato dal giudice di merito.
Osserva il Supremo Collegio, tuttavia, che leggi e regolamenti che,
disciplinando le attività produttive, fissano modalità di rilevamento dei rumori
e limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, operano
soltanto nei rapporti tra privati e P.A., poiché
perseguono finalità di interesse pubblico.
Su
questo stesso livello di efficacia, si collocano anche i Piani di risanamento
previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n°447 del 1995 che
stabilisce i principi fondamentali in materia, impegnando Stato, Regioni ed Enti
locali nel difficile compito di trovare in materia soluzioni concordate ed
idonee.
L'art.
844, invece, essendo posto a presidio del diritto di proprietà, è volto a
disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di
fondi vicini.
Del
resto, anche la dottrina in proposito distingue tra limiti di accettabilità,
introdotti da norme pubblicistiche e limiti di tollerabilità, rilevanti nei
rapporti intersoggettivi, che ben possono essere più bassi dei primi, in
relazione allo stato dei luoghi e alla differente conformazione che può assumere
il diritto reale.
Il
superamento del limite di accettabilità fissato dalla legge non è tuttavia privo
di conseguenze giuridiche: il Tribunale di Milano, sez. XII, con la sentenza del
21/10/99,ha stabilito che, quando a seguito del superamento di tale limite, si
verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell'individuo, è
ravvisabile un danno esistenziale da inquinamento acustico che, stante anche la
sua patrimonialità, è suscettibile di autonoma pretesa
risarcitoria, pur non identificandosi nel danno biologico. Una tale fattispecie
ben può venir in rilievo, invece, laddove si configuri una vera e propria
menomazione dell'integrità psico-fisica.
Situazione diversa si verifica laddove i limiti di attività acustica contenuti
in un provvedimento amministrativo non si rivelino idonei a salvaguardare la
sfera giuridica dei soggetti che ne risultino pregiudicati:in tal caso costoro
sono legittimati a ricorrere dal giudice amministrativo per chiedere
l'annullamento del provvedimento da cui prendono origine le immissioni lesive
(T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, n° 525 del 10 novembre 1992).
La
giurisprudenza amministrativa così ha avuto modo di ribadire che rumori e
degradazioni ambientali, specie in relazione all'attività serale e notturna di
un pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un legittimo interesse dei
proprietari e residenti di unità immobiliari ubicate nelle strette vicinanze
dello stabile in cui si svolge tale attività, legittimando così la richiesta di
annullamento del relativo provvedimento autorizzatorio.
Il
discorso diventa più articolato, invece, nel caso in cui il privato lamenti le
immissioni sonore e non solo causate da un'opera realizzata direttamente dalla
P.A.
E'
stato infatti stabilito (Corte di Appello di Ancona, 11 maggio 1979) che i
rumori, derivanti dal funzionamento di un'autostrada sopraelevata rispetto a una
casa, laddove eccedano il limite della normale tollerabilità recando grave
turbamento all'ambiente e alle condizioni in cui normalmente si svolge la vita
in un'abitazione, nonché il pericolo di caduta di oggetti e automezzi,
determinano una compressione del relativo diritto di proprietà, dando così luogo
al diritto all'indennità ex art. 46 legge 2359 del 1865.
In
tale ipotesi, infatti, appaiono di immediata percezione, da un lato
l'insufficienza, dall'altro l'impossibilità, di una eventuale tutela inibitoria
ex art. 844, versandosi invece in una vicenda che va incidere, indirettamente,
sulla struttura stessa del diritto dominicale.
IV: Diritto alla salubrità ambientale e prospettive di tutela
Non
pienamente condivisa, anche in seno alla stessa giurisprudenza, è comunque
l'interpretazione in chiave strettamente dominicale dell'art. 844 operata tra
l'altro anche dalla sentenza sul suono di pianoforte.
Secondo un diverso approccio ermeneutico, infatti, la tutela inibitoria
accordata dall'art. 844 sarebbe utilizzabile anche al di fuori della sfera dei
rapporti reali, essendo sufficiente al riguardo la titolarità di un diritto
personale di godimento.
Secondo questo orientamento, in definitiva, la cessazione dell'attività
immissiva deve ottenersi quando si verifichi un danno tanto alla cosa quanto
alla persona.
Le
conseguenze di una tale ricostruzione, in termini pratici, sono molto rilevanti.
Invocando l'art. 844. infatti, per ottenere la cessazione dell'attività nociva,
basta far riferimento al criterio oggettivo dell'intollerabilità delle
immissioni, prescindendo quindi dalla colpa o dal dolo richiesti invece dall'
art. 2043.
Senza
l'applicazione dell'art. 844, invece, l'unica tutela riconosciuta al soggetto
non proprietario leso dalle immissioni intollerabili, sarebbe il solo rimedio
risarcitorio, la cui inadeguatezza si manifesta nel suo poter intervenire
soltanto ex post, come peraltro accadrebbe anche per la reintegrazione in forma
specifica ex art. 2058 che, come è noto, non opera sul danno futuro, come l'art.
844, ma solo sul danno già verificatosi, per giunta con i limiti della
possibilità e della non eccessiva onerosità.
Sull'
attendibilità di questo indirizzo, tuttavia, pesa il giudizio negativo espresso
dalla Corte Costituzionale con la celebre sentenza 247 del 1974, la quale ha
ribadito come l'art. 844, essendo contraddistinto da una chiara logica
proprietaria, non sia estensibile al di là dei meri rapporti di vicinato per la
disciplina dei quali è stato introdotto.
Anche
a nostro giudizio, del resto, il dato normativo risulta difficilmente
superabile, sia in considerazione del tenore linguistico della norma, sia per la
chiara collocazione sistematica rivestita (III libro del codice civile), sia per
la ratio sottesa alla sua emanazione, che è appunto quella di garantire il pieno
godimento della res da parte del proprietario.
Queste
considerazioni, comunque, non inducono a prospettare, nel caso di danno non alla
cosa ma alla persona, al di fuori della titolarità di un diritto reale, un
incolmabile deficit di tutela.
In
questo senso, merita di essere segnalato quell'indirizzo giurisprudenziale
(Cass. sentt. n°1463 e 5172 del 1979) che ha enucleato, tra i nuovi diritti
della personalità, il cd. "diritto alla salubrità ambientale", quale posizione
giuridica soggettiva, disancorata dalla titolarità di rapporti proprietari, che
identifica la pretesa dell' individuo alla conservazione e all'integrità
dell'ambiente in cui si svolge la sua personalità.
Si
tratta, in primo luogo, di un diritto inviolabile dalla sfera operativa della
Pubblica Amministrazione, per cui si è ritenuta svolta in carenza di potere
l'azione amministrativa che compromette il diritto all'ambiente salubre.
Di
conseguenza, sul piano processuale, chi assume leso il diritto alla salubrità
ambientale per effetto dell'attività amministrativa (ad esempio con la
costruzione di una discarica), deduce in giudizio una situazione che ha la
consistenza del diritto soggettivo con radicamento, quindi, della giurisdizione
ordinaria (Cass. n° 3872 del 97).
Per
riconoscere reale autonomia alla figura in questione e conseguentemente per
ampliare i relativi spazi di tutela, si è inoltre suggerito di intendere il
diritto alla salubrità ambientale non come aspetto del diritto alla salute,
caratterizzato dalla specialità dell'oggetto, ma come diritto a sé stante, in
quanto tale svincolato da ogni riferimento alla lesione dell'integrità
psico-fisica del soggetto.
Questa
diversa impostazione nasce da una rivisitazione del concetto classico di
ambiente, inteso nella più ampia accezione di strumento
incrementativo del benessere individuale, come elemento che determina la qualità
della vita, la cui lesione, indipendentemente dalla lesione dell'integrità
psico-fisica, giustifica quanto meno la pretesa risarcitoria.
Permane tuttavia la difficoltà, a livello teorico e pratico, di dare un
contenuto più determinato a una figura giuridica che, priva di legami con il
diritto di proprietà ed eventualmente anche con il diritto alla salute, risulta
di incerto inquadramento sistematico.
Un
ulteriore allargamento degli orizzonti di tutela potrebbe inoltre prospettarsi
da parte di quell'autorevole filone dottrinario (in particolare Bianca) che, pur
negando l'estensione analogica dell'art. 844, tuttavia ammette l'esperibilità
dell'azione inibitoria non solo qualora sia prevista da specifiche disposizioni
normative (artt. 7, 9, 10, 2599 c.c., art.28 st. lav.), ma più in generale ogni
qual volta si rende necessario approntare un rimedio alle lesioni attinenti alla
sfera patrimoniale o personale dell'individuo.
La
legittimità di una tale opzione interpretativa risiederebbe nella nozione di
illecito quale violazione del dovere di non arrecare danno ingiusto, che sarebbe
già violato nel porre in essere una fattispecie idonea a produrre il danno.
Il
giudice, quindi, dovendo imporre l'osservanza di ciò che è già imposto dalla
legge, concedendo l'inibitoria, non farebbe altro che convertire in concreto il
precetto astratto rivolto alle parti.
Quale
possibile strumento di tutela preventiva, quindi, l'inibitoria verrebbe a porsi
accanto ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la
cui esperibilità in materia immissoria, anche a prescindere dalla dimensione
dominicale, è stata da sempre ritenuta possibile soprattutto in considerazione
della delicatezza degli interessi coinvolti. (C. Cost. 247/74).
Con
tale rimedio, ad esempio, potrebbe ottenersi in via cautelare la rimozione di
apparecchiature potenzialmente in grado di arrecare danno all'altrui sfera
giuridica.
Va
comunque sottolineato che il giudice, adito con richiesta di provvedimento
d'urgenza per vietare immissioni sonore, non ha alcun potere di dettare
specifiche modalità tecniche volte ad eliminare o ridurre le immissioni, avendo
esclusivamente il potere di vietare tali immissioni oltre il limite di
tollerabilità, mentre resta a carico dell'obbligato la scelta dei mezzi tecnici
idonei a raggiungerlo (Pret. Monza, n°1484 del 1984).
Come
si può facilmente constatare, quindi, nel quadro non esaustivo dei rimedi
offerti dal legislatore, decisivo si è rivelato l'apporto di dottrina e
giurisprudenza in una materia, come quella delle immissioni sonore, in cui la
pluralità degli aspetti richiamati richiede un attento impegno ermeneutico da
parte degli operatori del diritto in vario modo chiamati a intervenire.
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