L'azione di rivendicazione del disagio da rumore
presso l'Autorità giudiziaria
Il Codice
Penale disciplina le immissioni moleste con l'art.
659 c.p., il quale è inserito tra le contravvenzioni concernenti
l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. L'ordine pubblico è il buon
assetto ed il regolare andamento della vita sociale; la tranquillità pubblica,
che rappresenta l'aspetto soggettivo dell'ordine pubblico, è la serenità d'animo
che deriva al popolo dall'assenza di motivi di allarme, di commozione e di
molestia.
Per questi motivi il reato può prefigurarsi anche come reato di
pericolo e, dunque, per la sua sussistenza "…è necessario e sufficiente che i
rumori prodotti abbiano una potenzialità diffusa verso un numero indeterminato
di persone, ancorché non sia richiesto un turbamento della pubblica quiete e,
una volta accertata l'idoneità della condotta, sia irrilevante la circostanza
che il disturbo risulti avvertito da una o da più persone".(Cass. Pen., sez.
I, 10 gennaio 1998, n. 238 - Pres. Gemelli), da ciò deriva che "…per essere
penalmente sanzionabile ex art. 659 del C.P. la condotta di chi produce rumori e
schiamazzi deve incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse
specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità
sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica l'assenza di cause di
disturbo per la generalità dei consociati -, di guisa che gli stessi debbono
avere la potenzialità di essere avvertiti da un numero indeterminato di persone
pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possono lamentare.
Conseguentemente, la contravvenzione non sussiste allorquando i rumori arrechino
disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono
percepiti, e non da altri, abitanti del condominio in cui è inserita detta
abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi,
non si produce il disturbo, effettivo e potenziale, della tranquillità di un
numero indeterminato di soggetti, ma soltanto quello di definite persone, sicché
il fatto, se del caso, può costituire illecito civile, ma non assurgere a
violazione penalmente sanzionabile." (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1998,
n. 1406, Pres. Carlucci).
L'articolo 659 C.P. prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal
primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante
schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i
trattenimenti pubblici; l'altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della
legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista
dal primo comma, si deve accertare che:
il
soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o
rumori (grida veementi e tumultuose, alterchi, diverbi, fischi e ululati)
oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luoghi o in modo contrario
alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente
destinati alla produzioni di suoni - come strumenti musicali, radio, campane -,
o siano adibiti eccezionalmente a tale uso - come casseruole, coperchi di
pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe, sirene di navi)
oppure, abbia suscitato o - avendone l'obbligo giuridico o la possibilità
pratica - non impedito strepiti di animali (venga rumore prodotto dagli animali
con gli organi vocali - nitriti, latrati, guaiti - o, con il loro movimento -
calpestio, corse, campanelli legati alla coda, ecc.);
per effetto dell'azione o dell'omissione suddetta (vedi articoli 40 e 41 c.p.)
sia stato reso impossibile o notevolmente ostacolato il normale svolgimento
delle occupazioni o del riposo di un numero considerevole e indeterminato di
persone ovvero di uno spettacolo, ritrovo o intrattenimento pubblico;
il soggetto, al momento della condotta, si sia reso conto (dolo) o avrebbe
potuto rendersi conto (colpa) di arrecare disturbo. La giurisprudenza ha
peraltro recentemente chiarito che l'oggetto giuridico del reato previsto
dall'art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il
ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo
la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di
una singola persona, come ha affermato la Cassazione.
Relativamente alla fattispecie prevista dal secondo comma, occorre accertare
che:
il
soggetto eserciti una professione o un mestiere rumoroso - cioè che non si può
esercitare senza produrre rumori, (come, ad esempio, una scuola di canto, di
ballo, di scherma, ecc.);
il
soggetto non si sia attenuto, nell'esercizio del mestiere o della professione,
alle norme di legge o alle prescrizioni dell'Autorità. Se mancano tali norme o
prescrizioni l'ipotesi in parola non può verificarsi, a sostenuto la Cassazione,
ma qualora il soggetto unisca ai rumori necessari altri rumori non necessari
troverà applicazione il primo comma di questo articolo.
In relazione a quanto previsto dal secondo comma, si rileva che le
autorizzazioni all'esercizio di attività temporanee rumorose, quali attività di
cantiere, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, concertini,
ecc., rilasciate dal Comune in deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla
vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95), non mettono al sicuro il titolare
dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato
disturbo alla popolazione, così come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass.,
sez. I, 4 dicembre 1995, Balestra; Cass., sez. I, 5 febbraio 1998, Nereo). La
S.C. ha, infatti, evidenziato l'inefficacia dell'esistenza di un'autorizzazione
amministrativa all'esercizio di un'attività rumorosa, sul presupposto che
l'esercizio dell'attività autorizzata deve comunque esplicarsi nel rispetto
delle leggi e delle prescrizioni a tutela della quiete pubblica. Inoltre,
sebbene l'esercizio di attività rumorosa non sia sanzionabile ai sensi del
secondo comma dell'art. 659 c.p. quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni
dell'autorità e delle disposizioni di legge, è comunque applicabile il primo
comma della medesima disposizione qualora l'uso di strumenti sonori ecceda il
normale esercizio dell'attività ed arrechi disturbo all'occupazione o al riposo
delle persone (la fattispecie esaminata riguardava l'esercizio di attività di
discoteca a carattere stagionale) (Cass., sez. I, 10 febbraio 1995, Mangone).
Questo breve excursus giurisprudenziale mette in chiara evidenza l'ampio spettro
interpretativo cui fa capo l'art. 659 c.p. e, nel contempo, sottolinea
l'importanza che ha l'organo accertatore nel valutare, caso per caso, la gravità
e l'estensione del disturbo arrecato alla popolazione, con particolare riguardo
alle emissioni sonore prodotte dall'uso abnorme degli strumenti normalmente
utilizzati dal titolare dell'attività o a causa della produzione di altri rumori
non strettamente connessi con l'espletamento della medesima attività. Tuttavia,
è necessario ricordare che, per l'ipotesi contravvenzionale contemplata nel
primo comma, è necessario fornire la prova dell'idoneità del rumore a cagionare
turbativa della quiete pubblica, mentre con riferimento al reato previsto dal
secondo comma dell'art. 659, l'evento perturbante deve ritenersi presunto
dall'accertata violazione di norme e regolamenti. Al riguardo, preme ricordare
che l'accertamento, potrà trovare fondamento anche senza una specifica perizia o
consulenza tecnica, poiché il giudice potrà trarre gli adeguati elementi di
convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le
dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti
oggettivamente percepiti.
Relativamente alla ben più complessa questione dei rapporti intercorrenti tra la
norma penale appena esaminata e la legge-quadro sull'inquinamento acustico, si
ritiene che la questione è ancora aperta, tanto che è affrontata in modo
differente da dottrina e giurisprudenza. Infatti, secondo il principio di
specialità contemplato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 verrebbe
da intendere implicitamente abrogato l'art. 659 c.p.. La Corte di Cassazione si
è pronunciata nel merito (Cass., sez. I, 12 marzo 1997, Rosso, in Riv. pen. n.
4/1997 con nota di L. RAMACCI, Inquinamento acustico: la Cassazione individua
l'ambito di applicazione della legge quadro e dell'art. 659 c.p.) osservando che
le disposizioni in esame tutelano beni giuridici diversi ed è pertanto da
escludersi l’implicita abrogazione dell'art. 659 c.p.. Inoltre, s'è aggiunto che
è compito del Giudice verificare, caso per caso, se le vicende sottoposte alla
sua attenzione configurino una violazione amministrativa conseguente
all'inosservanza dei limiti fissati dalla legge-quadro, ovvero una lesione o
messa in pericolo della pubblica quiete, sanzionabile in base all'art. 659 c.p..
Tale interpretazione appare, a tutt'oggi, quella prevalente anche se non sono
rari i casi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia assunto un'interpretazione
opposta, ritenendo sussista un evidente rapporto di specialità tra la
disposizione penale di cui al secondo comma dell'art. 659 e quella contemplata
dall'art. 10 della legge n. 447/95 che favorisce l'applicabilità di quest'ultima
rispetto a quella penale di carattere generale.
Alla luce delle pronunce sopra richiamate appare evidente che la Corte di
Cassazione non ha ancora raggiunto un indirizzo univoco nell'individuare i
rapporti intercorrenti tra la disciplina penale e quella amministrativa di più
recente introduzione. È inoltre facile prevedere che ulteriori questioni saranno
sollevate se e quando sarà data attuazione all'art. 16 della legge n. 447/95 che
prevede l'abrogazione delle norme incompatibili con la legge medesima.
Sembra dunque che anche applicando l'indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso
restano comunque soggette a sanzione penale i casi maggiormente significativi,
limitando l'applicazione delle norme amministrative alle meno gravi violazioni
formali.