Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2012

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Costituzione di parte civile e risarcimento del danno

 

 

Durante il procedimento penale, il soggetto danneggiato può avanzare pretesa di risarcimento in fase dibattimentale, attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale ex art. 74 ss. c.p.c.

A tal fine, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di costituzione di parte civile deve contenere:

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generalità della persona fisica che si costituisce parte civile;

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generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile;

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nome e il cognome del difensore o l’indicazione della Procura competente;

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esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

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sottoscrizione del difensore.

Nel caso in cui si lamenti il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di cui ex art. 659 c.p., la giurisprudenza ha stabilito che, in merito all'esposizione delle ragioni della domanda, è sufficiente il semplice richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione o al titolo di reato ivi indicato, questo a condizione che il contravventore non abbia richiesto e non sia stato ammesso all’oblazione speciale ex art. 162 bis c.p.. La norma, infatti , prevede che nelle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. In tal caso, per ottenere il risarcimento del danno, il soggetto danneggiato potrà rivolgersi al giudice civile .

Nei casi in cui il contravventore sia ammesso all’oblazione ex art. 162 bis c.p.p. il contravventore deve, comunque, dimostrare di aver eliminato le cause del disagio arrecato.

Si consideri, inoltre, che il recente intervento della Consulta (Corte Costituzionale 11 luglio 2003, n. 233) ha sancito la risarcibilità del danno morale anche in caso di colpa presunta. E' stato osservato, infatti, che la risarcibilità del danno morale mira a risarcire le sofferenze fisiche patite, indipendentemente dalla circostanza che il fatto generatore del danno possa configurare in concreto un reato.

 

 

 

 

 

 

 

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