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di conoscere lo stato del procedimento; | |
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di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, previa presentazione di richiesta motivata; | |
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di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. |
La richiesta motivata deve essere rivolta alla struttura competente in via principale per il procedimento che ha formato il documento. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di imposta di bollo.
Conseguentemente alla richiesta di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro
il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti.
La comunicazione del responsabile del procedimento interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla domanda non vi sia stato fatto seguito, la stessa si intende rifiutata.
Il diritto di accesso è escluso per gli atti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento; è altresì escluso in ordine ad ogni altro atto la cui diffusione possa comunque pregiudicare la riservatezza e la dignità degli amministrati.
L'amministrazione ha la facoltà di differire motivatamente l'accesso a documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Contro il diniego di accesso espresso o tacito della struttura competente è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale (T.R.G.A.), ovvero al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso.
Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.G.A., il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
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