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La valutazione del rumore

 

L'ipoacusia da rumore rimane la principale malattia di origine professionale registrata negli ultimi anni in Italia. Negli anni 2002-2004, infatti, le ipoacusie e sordità hanno rappresentato il 32% delle malattie professionali denunciate e il 42% dei riconoscimenti, vale a dire i casi indennizzati e quelli definiti positivi senza indennizzo. A esserne colpiti sono però quasi esclusivamente gli uomini che arrivano al 97% del totale. Per quanto riguarda l'età, invece, la malattia tende a manifestarsi tra i 35 e 64 anni, concentrandosi soprattutto nella fascia di età fra 50 e 64 anni, dove le denuncia arrivano a superare il 50% dei casi. (Fonte: Inail del 28.10.2005)

A partire dal 1991, con l’entrata in vigore del D.Leg. n. 277/91, sono stati introdotti dei valori limite di esposizione al rumore, il superamento dei quali comporta l’adozione, da parte del datore di lavoro, di una serie di provvedimenti a tutela dei lavoratori.

Prima di tale data, il rumore negli ambienti lavorativi era regolamentato da norme che non definivano dei livelli tecnici di sicurezza da raggiungere per assicurare l’igiene del lavoro, bensì da prescrizioni di carattere generico, mirate a prevenirne i danni. Di conseguenza, erano i diversi orientamenti giurisprudenziali a definire il grado di responsabilità; improntato, solo in tempi relativamente recenti (sul finire degli anni ‘70), a rigorosi principi di “tutela della salute”.

In questo contesto, si inseriscono il D.P.R. n. 547/1955 e il D.P.R. n. 303/1956.

In particolare, l’articolo 377 del D.P.R. n. 547 del 1955 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”  imponeva ai datori di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate, qualora siano mancate o siano stati insufficienti i mezzi tecnici di protezione. Mentre, l’art. 24 del D.P.R. n. 303 del 1956 recante “Norme generali per l’igiene del lavoro”  prescriveva che “Nelle lavorazioni che producono (...) rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensità”.

 

Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195

Con il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 recante “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” sono stati definiti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Il menzionato decreto abroga le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 277/1991, la voce "rumori" della tabella allegata al D.P.R. n. 303/1956 e, limitatamente al danno uditivo, l'art. 24 dello stesso D.P.R., andando pertanto a costituire la nuova normativa di salute e sicurezza relativa ai rischi conseguenti all'esposizione al rumore. In particolare, il nuovo decreto:

bullet

fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco;

bullet

indica i requisiti in base ai quali il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi sopra citati (rischi derivanti dagli agenti fisici ), deve valutare il rumore durante il lavoro;

bullet

stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i rischi alla fonte o per ridurli al minimo;

bullet

determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (l'udito).

 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

Valori limite di esposizione: LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C)] riferito a 20 mPa;

Valori superiori di azione: LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C)] riferito a 20 mPa;

Valori inferiori di azione: LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C)] riferito a 20 mPa.


Novità introdotte

La soppressione circa l’obbligo di istituire il registro degli esposti se il rumore è superiore a 90 dB(A).

Il contenimento dei valori limite di esposizione rispetto a quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 277/91.

La sorveglianza sanitaria per valori di Lep(d) superiori a 85 dB(A).

La messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per valori di Lep(d) superiori a 80 dB(A).

L’obbligo da parte del datore di lavoro di “fare tutto il possibile” affinché vengano indossati i DPI per valori pari o superiori a 85 dB(A).

Gli obblighi informativi e formativi per valori uguali o superiori a 80 dB(A).

Infine, è previsto che il datore di lavoro tenga conto dell’attenuazione prodotta dai DPI dell’udito indossati solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Il datore di lavoro dovrà adottare, inoltre, misure di prevenzione, al fine di eliminare i rischi alla fonte e di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, tra cui in particolare i seguenti:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minore rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m., il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di; manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Per consentire un adeguamento alle imprese sono stabiliti termini dilazionati di adozione delle misure prescritte. In particolare, le disposizioni del decreto dovranno essere applicate trascorsi sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, ossia a partire dal 14 dicembre 2006.

Per i settori della navigazione aerea e marittima l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entra in vigore il 15 febbraio 2011, mentre per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di salute e sicurezza si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
 

Considerazioni tecniche

Il rischio da rumore dipende principalmente dal livello sonoro presente nella posizione di lavoro e dalla durata dell’esposizione giornaliera.

Considerato che il livello sonoro può variare nel tempo, è necessario misurare il livello energetico medio (livello equivalente) presente durante l’esposizione. Infatti, secondo il principio dell’Uguale Quantità di Energia, la lesività del rumore (per quanto riguarda il danno uditivo) dipende dalla quantità di energia sonora complessivamente assorbita (dose di rumore).

Il tempo di esposizione può variare da lavoratore a lavoratore, ad esempio in relazione all’orario di servizio (full-time, part-time, ecc.). Quindi, per rendere confrontabili i livelli di esposizione, cui sono esposti differenti lavoratori, la durata della giornata lavorativa è assunta, convenzionalmente, pari a 8 ore (ISO 1999: 1990). I livelli che si ottengono sono raffrontati con i valori limite di esposizione, valori superiori di azione, valori inferiori di azione.

Il livello di esposizione quotidiana (Lep,d), è dato dalla somma energetica dei livelli di rumorosità cui il soggetto è esposto durante l’intera giornata, secondo la seguente espressione.

 

dove Leq,i è il livello sonoro equivalente cui il soggetto è esposto nelle diverse postazioni di lavoro per il tempo ti , mentre Te corrisponde al tempo di esposizione giornaliero di 8 ore.
 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante"Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il nuovo decreto e del suo provvedimento integrativo e correttivo (D.Lgs.106/2009) è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009.

Il decreto interviene in modo innovativo per quanto concerne il campo di applicazione estendendo la tutela a tutte le categorie di lavoratori dei rischi derivanti dal rumore. All’interno del testo si possono rilevare anche delle differenze significative rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare è previsto l’obbligo di attuare un programma di misure di prevenzione e protezione fin dal superamento dei valori inferiori di azione.

A queste novità si accompagna la recente pubblicazione della norma tecnica UNI 9432:2008 relativa proprio alle modalità di valutazione del rumore negli ambienti di lavoro, la quale sostituisce la precedente versione e si allinea pienamente alle nuove previsioni normative, chiarendo alcuni punti che la normativa aveva lasciato in sospeso, rimandando proprio alle norme di buona tecnica.

Alla luce della nuova normativa, sicuramente più approfondita e dettagliata, dovrà essere avviata una valutazione dei rischi alternativa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, a causa dei nuovi criteri introdotti.

Nel complesso, le modifiche e le considerazioni di merito relative alla tutela dei lavoratori esposti al rumore derivanti dal nuovo decreto sono molte è molto complesse e di sicuro prossimo sviluppo.

 

 

 

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