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fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco; | |
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indica i requisiti in base ai quali il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi sopra citati (rischi derivanti dagli agenti fisici ), deve valutare il rumore durante il lavoro; | |
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stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i rischi alla fonte o per ridurli al minimo; | |
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determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (l'udito). |
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
Valori limite di esposizione: LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C)] riferito a 20 mPa;
Valori superiori di azione: LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C)] riferito a 20 mPa;
Valori
inferiori di azione: LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C)]
riferito a 20 mPa.
Novità introdotte
La soppressione circa l’obbligo di istituire il registro degli esposti se il rumore è superiore a 90 dB(A).
Il contenimento dei valori limite di esposizione rispetto a quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 277/91.
La sorveglianza sanitaria per valori di Lep(d) superiori a 85 dB(A).
La messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per valori di Lep(d) superiori a 80 dB(A).
L’obbligo da parte del datore di lavoro di “fare tutto il possibile” affinché vengano indossati i DPI per valori pari o superiori a 85 dB(A).
Gli obblighi informativi e formativi per valori uguali o superiori a 80 dB(A).
Infine,
è previsto che il datore di lavoro tenga conto dell’attenuazione prodotta dai
DPI dell’udito indossati solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite
di esposizione.
Il datore di lavoro dovrà adottare, inoltre, misure di prevenzione, al fine di
eliminare i rischi alla fonte e di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione, tra cui in particolare i
seguenti:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minore rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m., il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f)
opportuni programmi di; manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei
sistemi di lavoro;
g)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso
la
limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Per consentire un adeguamento alle imprese sono stabiliti termini dilazionati di adozione delle misure prescritte. In particolare, le disposizioni del decreto dovranno essere applicate trascorsi sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, ossia a partire dal 14 dicembre 2006.
Per i
settori della navigazione aerea e marittima l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione entra in vigore il 15 febbraio 2011, mentre per i
settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di salute e
sicurezza si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Considerazioni tecniche
Il rischio da rumore dipende principalmente dal livello sonoro presente nella posizione di lavoro e dalla durata dell’esposizione giornaliera.
Considerato che il livello sonoro può variare nel tempo, è necessario misurare il livello energetico medio (livello equivalente) presente durante l’esposizione. Infatti, secondo il principio dell’Uguale Quantità di Energia, la lesività del rumore (per quanto riguarda il danno uditivo) dipende dalla quantità di energia sonora complessivamente assorbita (dose di rumore).
Il tempo di esposizione può variare da lavoratore a lavoratore, ad esempio in relazione all’orario di servizio (full-time, part-time, ecc.). Quindi, per rendere confrontabili i livelli di esposizione, cui sono esposti differenti lavoratori, la durata della giornata lavorativa è assunta, convenzionalmente, pari a 8 ore (ISO 1999: 1990). I livelli che si ottengono sono raffrontati con i valori limite di esposizione, valori superiori di azione, valori inferiori di azione.
Il livello di esposizione quotidiana (Lep,d), è dato dalla somma energetica dei livelli di rumorosità cui il soggetto è esposto durante l’intera giornata, secondo la seguente espressione.

dove Leq,i
è il livello sonoro equivalente cui il soggetto è esposto nelle diverse
postazioni di lavoro per il tempo ti
, mentre Te corrisponde al tempo
di esposizione giornaliero di 8 ore.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante"Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Il nuovo decreto e del suo provvedimento integrativo e correttivo (D.Lgs.106/2009) è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009.
Il decreto interviene in modo innovativo per quanto concerne il campo di applicazione estendendo la tutela a tutte le categorie di lavoratori dei rischi derivanti dal rumore. All’interno del testo si possono rilevare anche delle differenze significative rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare è previsto l’obbligo di attuare un programma di misure di prevenzione e protezione fin dal superamento dei valori inferiori di azione.
A queste novità si accompagna la recente pubblicazione della norma tecnica UNI 9432:2008 relativa proprio alle modalità di valutazione del rumore negli ambienti di lavoro, la quale sostituisce la precedente versione e si allinea pienamente alle nuove previsioni normative, chiarendo alcuni punti che la normativa aveva lasciato in sospeso, rimandando proprio alle norme di buona tecnica.
Alla luce della nuova normativa, sicuramente più approfondita e dettagliata, dovrà essere avviata una valutazione dei rischi alternativa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, a causa dei nuovi criteri introdotti.
Nel complesso, le modifiche e le considerazioni di merito relative alla tutela dei lavoratori esposti al rumore derivanti dal nuovo decreto sono molte è molto complesse e di sicuro prossimo sviluppo.
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D.Lgs. n. 81/2008 Nuovo! Aggiornamento con D.Lgs. n. 106/2009 delle linee guida rischio rumore |
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Riduzione del rumore negli ambienti di lavoro |
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