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Aggiornamento: 01 aprile 2026

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Editoriale - Temi per sensibilizzare l'attenzione all'inquinamento fonico

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Il territorio è tenuto a svilupparsi in armonia con le esigenze d’uso preesistenti

Aprile 2026 - A cura di Luciano Mattevi - Ideatore e Direttore di Inquinamentoacustico.it
 

Desidero iniziare questo contributo con una citazione di Fiorenza Guarino – Presidente Aghape e Direttrice Health Science University, la quale sostiene che “La bellezza di ogni persona, qualunque sia il patrimonio che ha ricevuto, raggiunge la sua pienezza quando forma e contenuto sono nutriti al meglio”. Ciò non si allontana poi molto dal riconoscere anche al territorio tali imprescindibili esigenze cosicché, quando abbiamo occasione di imbatterci in scelte di pianificazione del territorio contraddittorie o avverse ai principi di salvaguardia delle esigenze preesistenti, può tornare utile volerle manifestare, quale monito per coloro che, in casi simili, sono in procinto di giungere ad una decisione, oltreché funga da valido riferimento per tracciare indirizzi nuovi e, possibilmente, virtuosi, dacché anche i cattivi esempi possono diventare, se ben compresi, dei buoni esempi da evitare.

Partendo da questa personale riflessione, ho inteso trarre spunto per presentare una vicenda che, probabilmente, non è tanto diversa da tante altre. Quella che andrò a descrivere, interessa tuttavia lo sviluppo, a confine, di una realtà ricettiva (un campeggio) accostata ad un’area produttiva destinata alla raccolta di rifiuti speciali (centro di recupero automobili fuori uso), ancorché all'interno di un edificio chiuso. Ad ogni buon conto, per meglio comprendere il contesto nel quale ha tratto origine questa vicenda, dobbiamo partire dapprima da un generale, ancorché sommario, inquadramento regolamentare.

La prevenzione dell'inquinamento acustico e il rispetto della quiete turbata da livelli di rumore intollerabili costituiscono dei validi pilastri sui quali la legge n. 447 del 26/11/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ha inteso sorreggere un’altrettanto adeguata struttura giuridica. L’esercizio di tale opera di tutela trova, a tal fine, precipuo riferimento nell’ambito delle attività previste dall’art. 6, c. 1, lett. a) (Classificazione Acustica), nonché dell’art. 4, c. 1, lett. a) (Criteri di predisposizione della Classificazione Acustica), della menzionata Legge quadro. In particolare, laddove attribuisce ai Comuni l’onere di suddividere il territorio in classi acustiche omogenee, indicate dalla Tabella A, del d.P.C.M. 14/11/97, ponendo loro l'obbligo di evitare di introdurre tra esse i c.d. “salti di classe”, ossia l’accostamento di aree i cui limiti si discostano per più di 5 dB(A) di livello. Ciò per non innescare delle situazioni critiche legate ad un disomogeneo accostamento fra aree con destinazioni d’uso che detengono esigenze d’utilizzo differenti (nel caso de quo esposto, produttiva da un lato e ricettiva dall’altro).

I regolamenti locali non dovrebbero perciò spingersi a dettare norme contrarie a quelle fissate dall’Ordinamento nazionale, allorquando da queste potrebbero derivare uno sfilacciamento di quel sottile filo che lega il diritto alla Salute (Art. 32 Cost.), includendo anche quello dell’Ambiente (Art. 9 Cost.), e le categorie del diritto soggettivo afferenti l’iniziativa privata (Art. 41 Cost.). Ne consegue che la pianificazione territoriale si fonda, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente e di quello prevedibile in ciascuna delle aree classificate, assicurando un confronto coerente, ragionevole e proporzionale fra gli strumenti di pianificazione (Piano Regolatore Generale) e quelli di salvaguardia (Classificazione Acustica).

Nel caso de quo presentato, il contesto territoriale all’interno del quale è scaturita la localizzazione di un’area da destinare a centro di raccolta e impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, ancorché posto al chiuso entro le mura di un capannone, avrebbe comunque dovuto riferirsi alle preesistenti destinazioni, al fine di evitare di procurare loro deterioramento, degrado o minacciare la loro fruizione, nel rispetto della regola giuridica di neminem ledere – “non ledere nessuno”. A tal riguardo, l’individuazione dell’area destinata al centro di raccolta venne decisa nonostante la Classificazione Acustica del territorio comunale avesse previsto, per una fascia di circa 50 metri a Nord, in Classe IV – Aree di intensa attività umana, nelle quali è contemplata la presenza di presenza di attività artigianali. Mentre, la restante parte a Sud è stata attribuita la Classe III – Aree di tipo misto, in cui la presenza di attività artigianali è limitata e, comunque, con l’assenza di attività industriali.

L’attribuzione di tali classi “cuscinetto” scaturiva, almeno in origine, dalla lungimiranza espressa dall’estensore dello strumento di governo locale, il quale si era ben premunito di assicurare un graduale passaggio, senza incorrere in un “salto di classe”, tra l'Area produttiva, posta a Nord, alla quale è stata attribuita la Classe V – Aree prevalentemente industriali, e l’area situata a Sud destinata a campeggio, inserita in Classe III, ancorché tale attribuzione non contempli la presenza di aree destinate al riposo ed allo svago.

Nell’ambito della valutazione di tale particolare caso, la variante al Piano Regolatore Generale, benché riferita all’interno di quella discrezionalità tecnica dello strumento di governo in esame, peraltro corredata dallo Studio di impatto acustico, avrebbe dovuto esprimere la propria logica formale nella Relazione di presentazione della Variante, mediante la quale il proponente avrebbe inteso rassicurare circa il mero rispetto delle soglie limite di accettabilità al rumore previste dalla Classificazione Acustica, senza peraltro curare di esprimersi circa il rispetto del c.d. “criterio differenziale” (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97), ancorché non applicabile nella fattispecie de quo esposta, trattandosi di piazzole di stazionamento del camping.

Tale rappresentazione, ancorché riferita entro i canoni di accettabilità riconosciuti dalla normativa speciale di settore (L.447/95), sembra non si sia adeguatamente premunita di evitare di trascurare all’origine lo stato dei luoghi preesistenti, in una logica di salvaguardia e nell’ambito di una generale principio di precauzione che tenga in debita considerazione un’adeguata contemperazione delle diverse e contrapposte esigenze espresse dalla natura di utilizzo delle aree vicine. Questo dal momento che l’area ricettiva e la vicina riserva naturale locale avrebbero, quantomeno, necessitato di una particolare salvaguardia della quiete. Ciò dal momento che la preservazione della quiete costituisce, per tali luoghi, un elemento indispensabile per assicurare la piena fruibilità e, quindi, permettere il loro effettivo e completo utilizzo.

Di ciò, ebbe peraltro occasione di sollevare la società gestrice della struttura ricettiva e altresì invocato dai generali indirizzi legati alla elaborazione della Classificazione Acustica del territorio (linee guida), i quali ebbero cura di cercare di prevenire il possibile deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il caso presentato sembra quindi offrire evidenza che, nel momento in cui le variazioni urbanistiche presentano delle scelte che si allontanano dai proponimenti di salvaguardia professati dalla L.447/95 e, quindi, potenzialmente in grado di incidere concretamente sulle legittime aspettative delle zone limitrofe, questo dovrebbe far attivare, quantomeno, adeguate forme di compensazione, compreso quella di riconoscere delle adeguate misure di tutela, istituendo dei presidi per cercare di evitare l’insorgenza di possibili, quanto probabili, futuri conflitti. Per tali fini, verrebbe attesa l’adozione di un coordinamento con il piano urbanistico sovracomunale, quale utile riferimento da destinare ad ambiti omogenei, sotto il profilo territoriale e delle problematiche comuni da affrontare.

L’auspicio è che questo scritto possa incontrare un riferimento virtuoso che tragga spunto dagli argomenti trattati e che, nell’ambito di un’efficacie azione di Governo, contribuisca a ritracciare siffatte pericolose derive, ricostituendo un accordo con l'Ambiente e, conseguentemente, con il territorio che lo caratterizza. Il tempo offrirà ragione circa l’efficacia di tale proponimento. A costoro, desidero rivolgere il mio semplice sostegno dedicando, così come ho iniziato, una citazione tratta dal Magazine di marzo 2026 di Terra d’Aghape.

Si può cogliere la vera Bellezza solo con la contemplazione, e contemplare significa guardare con occhi puliti, non inquinati dal desiderio; solo in questo modo si può davvero arrivare alla profonda Bellezza che c’è dentro ogni uomo, solo così riconoscere la perfezione e il divino che sempre ci pervadono, solo così sentire la voce di ogni uomo che sussurra e grida la sua individualità e il suo bisogno profondo di esserci, e di dire la sua parola”.

(Hermann Hesse)

 

 

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La supremazia della pianificazione (pdf)

A cura dell'Avv. Massimo Asaro

 

 

 

 

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