La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
...Quando la valutazione del consulente tecnico del Tribunale
compromette l'esito di un contenzioso
Egregio Signor Prenesti,
lei non indica la Sua provincia di residenza, per cui non posso
sbilanciarmi nel dire se sia una di quelle con un alto numero di ricorsi per
rumore, e quindi con la presenza di numerosi tecnici specializzati, oppure una
di quelle a scarsa incidenza, con la presenza quindi di pochi tecnici esperti,
comunque fa bene a non citare nomi, onde evitare querele inutili.
In effetti quello da Lei indicato sembra proprio “una cantonata”
da parte del CTU: se si applica il criterio giurisprudenziale, ovvero la
verifica del livello del supero dei +3 dB sul rumore di fondo, come da Lei
evidenziato, allora ci si deve riferire alla norma ISO R1996/1 (e successive
modifiche) che citano chiaramente la norma ISO 225 (successivamente 226) ma
anche il fatto che in presenza di toni puri il rumore debba essere aumentato di
+5 dB per tenere conto del disturbo.
È chiaro che se non ha applicato questo metodo, ma solo quello
relativo al criterio amministrativo, ha sbagliato.
Non mi è chiaro il Suo discorso sulla accettabilità o meno del
rumore con o senza componenti tonali (il supero dei 3 dB sul valore L95 è
praticamente certo se il rumore è chiaramente udibile), e per esprimere un
giudizio dovrei leggere i documenti di causa.
Anche per fornire un giudizio sulla applicabilità di un ricorso
dovrei leggere attentamente i documenti di causa e verificare le misure
fonometriche, dato che purtroppo per mia esperienza mi fido dei rilievi di
pochissimi colleghi.
Il mio suggerimento è di trovare un bravo tecnico (ma il Suo
tecnico di parte cosa dice?) e di vedere se esistono i presupposti per fare
questo passo.