La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
L'intervento dell'Organo di Controllo non ha sollevato il
disturbato dalla sofferenza
Gentile Signora,
Lei è stata avventata a firmare delle carte senza leggerle
accuratamente, ma ormai è andata.
Faccia fare immediatamente dal Suo Legale causa ex art. 700 alla
sottostante falegnameria, ma prima faccia eseguire un rilievo da un tecnico
specializzato, in modo da verificare la presenza del supero del valore
differenziale secondo il criterio della “normale Tollerabilità”.
Chieda specificatamente al Suo Legale che faccia in modo da
preparare il ricorso specificando che il disturbo deve essere rilevato appunto
secondo questo criterio, e non rispetto a quello pubblicistico del D.P.C.M.
14/11/97.
In particolare chieda che sottoponga al G.I. un quesito simile a
questo:
Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa,
visitati i luoghi e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti e i
loro eventuali C.T.P.
1) quali siano le caratteristiche tecniche della sorgente
sonora o dell’attività indicata come causa di immissioni, e quali le emissioni
rumorose della medesima, indicandone altresì i periodi temporali di esercizio;
2) quale sia la diffusione del rumore, avuto riferimento al
luogo di collocazione della sorgente stessa e l’abitazione di parte ricorrente;
3) quale sia il rumore di fondo, rilevato in assenza
dell’intervento della sorgente ad attività anzidette, inteso quale complesso di
suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, espresso dal valore
statistico cumulativo LAF 95 (Livello statistico cumulativo, 95%, ponderato A,
costante di tempo Fast);
4) quale sia il valore istantaneo determinato dall’intervento
della sorgente od attività considerate, valutando se superi il limite della
normale tollerabilità secondo il criterio comparativo dei +3 dB(A), rilevato
dall’abitazione di parte attrice, nelle ore giornaliere correlate alle esigenze
di vita enunciate dalla medesima parte;
5) indichi quali siano gli interventi da eseguire per ottenere
la riduzione dell’immissione entro i limiti suddetti, nonché i costi relativi ed
i presumibili tempi per la realizzazione dei lavori, verificando se siano stati
effettuati i programmati interventi di mitigazione sonora da parte della
resistente e valutando altresì se tali interventi siano idonei allo scopo; ove
possibile, valuti l’incidenza di tali interventi sulla attenuazione del livello
di rumorosità;
6) rappresenti tutto con idonea planimetria, tracciati,
grafici ed eventuale documentazione fotografica.
Con questo quesito se veramente il rumore è presente, la ditta
verrà condannata, e dovrà fare in modo di eseguire tutte le opere di bonifica
necessarie indicate dal CTU (sperando che sia competente).
L’unico problema della causa è il costo: se il GI mette
inizialmente le spese compensate, le toccherà anticipare metà del costo della
CTU sino a che la causa non sarà conclusa.
Distinti saluti.