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La risposta della Redazione

 

 

Rumori molesti in condominio

 

Egregio Signor Ahmed,

in genere i rumori che sono provocati all'interno del condominio dovrebbero trovare riscontro all'interno dell'istituto che regola la vita del stesso condominio, essendo questo un luogo di condivisione di spazi che sono posti a diretto contatto. Risulta quindi inevitabile che usi, abitudini e esigenze dei condomini debbano poter trovare un loro adeguato riconoscimento attraverso la definizione di apposte "regole" che tipicamente sono definite per l'appunto all'interno del Regolamento di condominio.

La verifica circa l'osservanza di tali regole e la rivendicazione delle stesse, qualora venissero disattendesse, sono riversate sull'Amministratore del condominio, al quale compete altresì il compito di disporre a carico del trasgressore la relativa sanzione indicata nel regolamento.

Qualora tale principale linea di intervento dovesse dimostrarsi inefficace, potrà essere valutato se vi siano gli estremi per addivenire alle vie legali, in relazione alla disciplina di cui all'articolo 844 del Codice civile, in materia di immissioni moleste, qualora si intendesse promuovere una causa civile davanti a Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, o all'articolo 659 del Codice Penale in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, nel qual caso potrà essere presentato apposita segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria attraverso l'istituto della querela.

Per tali specifiche fattispecie pare tuttavia utile volersi premunire di idonea prova documentale, comprensiva di "prova tecnica", ossia di rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale con la quale comprovare l'eventuale supero della soglia della c.d. "normale tollerabilità", oltre a prova testimoniale offerta da quanti hanno assistito al disturbo, promuovendone una propria valutazione soggettiva comprovante l'illecito segnalato.

A tal riguardo, non disponiamo di apposita modulistica che è comunque facilmente reperibile on-line avvalendosi di un qualsiasi motore di ricerca, anche se riteniamo più utile che Lei possa avviare un preventivo consulto con un legale al fine di definire meglio la linea rivendicativa più utile per tale specifico caso, demandando semmai allo stesso il compito di predisporre la relativa documentazione.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 29.04.2017

 

 

 

 

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