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Ultimo aggiornamento: 08 marzo 2020

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La risposta della Redazione

 

 

Rumore fastidioso in appartamento

 

 

 

Non è possibile cercare di interrompere o limitare la fonte del disturbo se prima non se ne conosce la causa. Ne consegue che, prima di decidere quale che sia la rivendicazione più adatta per fronteggiare i disagi lamentati, è necessario avviare un'indagine conoscitiva circa le possibili cause, avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), il quale, attraverso una serie di analisi del fenomeno sonoro, ed eventualmente anche di quello vibrazionale, all'interno e all'esterno dell'ambiente abitativo nel quale viene percepito il rumore, può quantomeno cercare di circoscrivere le possibili sorgenti.

Qualora all'esito di tali analisi venga appurato che la sorgente di rumore è estranea ad un contesto produttivo, professionale o commerciale, la stessa non è soggetta ai valori limite differenziali di immissione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recate "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e, di conseguenza, non resta che riferirsi al criterio civilistico in capo all'articolo 844 c.c. (immissioni), il quale riconosce intollerabili quei rumori che superano la soglia della c.d. "normale tollerabilità", ossia quei rumori il cui livello supera di almeno 3 dB(A) il livello di rumore di fondo.

A seconda dunque di quale delle due condizioni sia fatta ricadere la valutazione di tale specifico caso, potrà essere rinviata all'esame della Pubblica Amministrazione, richiedendo l'avvio di un controllo fonometrico al Comune o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, oppure si potrà decidere, attraverso il supporto di un proprio consulente legale, di adire le vie legali, ai sensi dell'articolo 844 c.c., intimando la cessazione delle illecite immissioni e provvedendo ad un tentativo di conciliazione con il responsabile del rumore.

 

 

La Redazione: 06.04.2019

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