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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

...Impianto sportivo di tiro a volo

 

Egregio Signor Seregni,

conosco perfettamente il problema, avendo già avuto due casi del genere.

Il rumore generato da un fucile o da una pistola presenta carattere impulsivo, ovvero genera un rumore con un fattore di cresta elevatissimo, e ovviamente fastidioso. Questa caratteristica viene pertanto penalizzata, in fase di misura, con un incremento di +3 dB rispetto al valore differenziale verificato, per tenere conto di questo fenomeno.

In pratica, anche se vi fossero solo 3 dB di incremento sul valore di LEQ (parlo della verifica secondo il criterio amministrativo) , con il fattore peggiorativo si passerebbe a +6, superando pertanto il valore consesso pari a +5 dB durante il periodo diurno.

Dal punto di vista disturbo, quindi, sono perfettamente d’accordo con Lei, è molto fastidioso.
Mi sembra però strano che il Comune non si sia ancora mosso, soprattutto se esistono una serie di firme a sostegno della richiesta di verifica.

Purtroppo nei piccoli paesi accade speso che certe lamentele siano, per così dire, “sottovalutate” a fronte di interessi anche solo di amicizia o di convenienza (qualcuno in Comune frequenta il tiro a volo?).

Il mio consiglio è il seguente: ripresenti una protesta formale con più firme possibili, chiedendo in modo esplicito che venga informata l’ARPA locale e che siano effettuati dei rilievi fonometrici di controllo.

Passati due mesi (in quanto è il tempo medio di intervento dell’ARPA, che per inciso sia ad Alessandria che a Asti sono bravissimi, e quindi può stare tranquillo), se non ci sono novità, allora o minaccia una denuncia al Sindaco per non avere dato seguito alla cosa, oppure, mettendosi d’accordo con i vicini per i costi, chiedete l’intervento di un esperto per l’effettuazione dei rilievi, e quindi passate la pratica ad un legale (io le farei entrambe, dato che seguono iter differenti).
Vi è infatti una notevole differenza tra la metodologia di analisi dal punto di vista giurisprudenziale, effettuata con il metodo della “normale tollerabilità” (Art 844 C.C.) , e quella amministrativa, effettuata secondo i DPCM vigenti (14/11/97 e successivi).

La prima è assai più restrittiva della seconda, e vi è la quasi certezza della vittoria, sempre che il tecnico verifichi la presenza dei superi del valore differenziale.

Insomma, non fatevi scoraggiare, a volte i clientelismi più solidi devono infrangersi contro una volontà determinata.

 

 

 

 

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