La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
...Impianto sportivo di tiro a volo
Egregio Signor Seregni,
conosco perfettamente il problema, avendo già avuto due casi del
genere.
Il rumore generato da un fucile o da una pistola presenta
carattere impulsivo, ovvero genera un rumore con un fattore di cresta
elevatissimo, e ovviamente fastidioso. Questa caratteristica viene pertanto
penalizzata, in fase di misura, con un incremento di +3 dB rispetto al valore
differenziale verificato, per tenere conto di questo fenomeno.
In pratica, anche se vi fossero solo 3 dB di incremento sul
valore di LEQ (parlo della verifica secondo il criterio amministrativo) , con il
fattore peggiorativo si passerebbe a +6, superando pertanto il valore consesso
pari a +5 dB durante il periodo diurno.
Dal punto di vista disturbo, quindi, sono perfettamente d’accordo
con Lei, è molto fastidioso.
Mi sembra però strano che il Comune non si sia ancora mosso, soprattutto se
esistono una serie di firme a sostegno della richiesta di verifica.
Purtroppo nei piccoli paesi accade speso che certe lamentele
siano, per così dire, “sottovalutate” a fronte di interessi anche solo di
amicizia o di convenienza (qualcuno in Comune frequenta il tiro a volo?).
Il mio consiglio è il seguente: ripresenti una protesta formale
con più firme possibili, chiedendo in modo esplicito che venga informata l’ARPA
locale e che siano effettuati dei rilievi fonometrici di controllo.
Passati due mesi (in quanto è il tempo medio di intervento
dell’ARPA, che per inciso sia ad Alessandria che a Asti sono bravissimi, e
quindi può stare tranquillo), se non ci sono novità, allora o minaccia una
denuncia al Sindaco per non avere dato seguito alla cosa, oppure, mettendosi
d’accordo con i vicini per i costi, chiedete l’intervento di un esperto per
l’effettuazione dei rilievi, e quindi passate la pratica ad un legale (io le
farei entrambe, dato che seguono iter differenti).
Vi è infatti una notevole differenza tra la metodologia di analisi dal punto di
vista giurisprudenziale, effettuata con il metodo della “normale tollerabilità”
(Art 844 C.C.) , e quella amministrativa, effettuata secondo i DPCM vigenti
(14/11/97 e successivi).
La prima è assai più restrittiva della seconda, e vi è la quasi
certezza della vittoria, sempre che il tecnico verifichi la presenza dei superi
del valore differenziale.
Insomma, non fatevi scoraggiare, a volte i clientelismi più
solidi devono infrangersi contro una volontà determinata.