 La 
risposta della Redazione
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Regole distanze sirena d'allarme
 
Gent.ma
Signora Alessandra,
in 
attesa che venga emanata dallo Stato una specifica disciplina inerente i requisiti acustici 
dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico, così come preannunciato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge 
26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", 
l'impiego di tali apparecchiature può essere assoggettato alle disposizioni 
assunte in ambito locale dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni, i quali 
possono definire l'impiego delle sorgenti a tempo parziale. Mentre, nei 
regolamenti edilizi comunali possono venire indicate le eventuali limitazioni 
legate alla localizzazione e installazione di tali apparecchi sulle facciate 
degli edifici.
E' 
quindi utile che Lei verifichi presso tali Enti se siano state provviste 
specifiche limitazioni e, nel qual caso, segnalare ai referenti le eventuali 
difformità.
Resta 
comunque fatta salva la disciplina in capo all'articolo 844 c.c. in materia di 
immissioni moleste, di cui potrà essere avviata apposita contestazione nelle 
sedi civili (Giudice di Pace, Giudice ordinario e Istituto conciliatore), 
qualora, come è prevedibile che sia, stando alla descrizione da Lei fornita, il 
rumore immesso negli ambienti abitativi superi la soglia della c.d. "normale 
tollerabilità".
Cordiali saluti.
 
La Redazione: 
14.06.2018