La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
...Lo strano corso della Giustizia
Egregio signor Barral,
purtroppo in entrambi i casi Lei non mi chiede di esprimere un
giudizio tecnico, ma uno legale, e non sono in grado di farlo.
Per la prima cosa, devo dire che sono perplesso: a fronte di una
C.T.U. e di diversi verbali, mi sembrava logico che venisse riconosciuta
semplicemente una valutazione del disturbo subito, e questa cosa della
dimostrazione della continuità del disturbo doveva essere palese, visto il
livello del supero e le volte in cui sono stati trovati, ma purtroppo non
essendo un legale devo solo prendere atto di questo strano modo di vedere le
cose, che però dovrebbe essere suffragato da qualche motivazione (legale).
Tenga presente che comunque la Legge non stabilisce quanto devono
durare i disturbi per poter essere causa di risarcimento biologico, in quanto
dovrebbe essere provato quest’ultimo indipendentemente dalla durata stessa del
disturbo, ovvero, taluni possono avere problemi anche solo dopo pochi giorni ed
altri dopo mesi o anni; non si fa mai riferimento ad una necessità di verifica
della continuità del disturbo, ma allo stato della persona; il problema è che il
riconoscimento della patologia è lungo e difficile.
Per quanto riguarda la seconda parte, io sono del parere che dopo
due giorni di disturbo così elevato, ed a fronte della possibilità di
prosecuzione, si debba fare immediatamente un esposto al Comune minacciando
azioni legali nei confronti di chi ha rilasciato licenze; purtroppo la legge non
stabilisce la durata delle attività temporanee, ed il Giudice ha applicato alla
lettera la normativa, molto lacunosa, ma che appunto non lascia molto spazio ad
interpretazioni diverse; se pensa che i cantieri edili durano anni e sono
comunque considerati temporanei, capisce che 15 giorni di disturbo per la legge
non sono nulla.
Devo comunque ribadire che per esprimere un giudizio corretto
dovrei rileggere tutti gli atti ed il loro svolgimento.