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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

...Lo strano corso della Giustizia

 

Egregio signor Barral,

purtroppo in entrambi i casi Lei non mi chiede di esprimere un giudizio tecnico, ma uno legale, e non sono in grado di farlo.

Per la prima cosa, devo dire che sono perplesso: a fronte di una C.T.U. e di diversi verbali, mi sembrava logico che venisse riconosciuta semplicemente una valutazione del disturbo subito, e questa cosa della dimostrazione della continuità del disturbo doveva essere palese, visto il livello del supero e le volte in cui sono stati trovati, ma purtroppo non essendo un legale devo solo prendere atto di questo strano modo di vedere le cose, che però dovrebbe essere suffragato da qualche motivazione (legale).

Tenga presente che comunque la Legge non stabilisce quanto devono durare i disturbi per poter essere causa di risarcimento biologico, in quanto dovrebbe essere provato quest’ultimo indipendentemente dalla durata stessa del disturbo, ovvero, taluni possono avere problemi anche solo dopo pochi giorni ed altri dopo mesi o anni; non si fa mai riferimento ad una necessità di verifica della continuità del disturbo, ma allo stato della persona; il problema è che il riconoscimento della patologia è lungo e difficile.

Per quanto riguarda la seconda parte, io sono del parere che dopo due giorni di disturbo così elevato, ed a fronte della possibilità di prosecuzione, si debba fare immediatamente un esposto al Comune minacciando azioni legali nei confronti di chi ha rilasciato licenze; purtroppo la legge non stabilisce la durata delle attività temporanee, ed il Giudice ha applicato alla lettera la normativa, molto lacunosa, ma che appunto non lascia molto spazio ad interpretazioni diverse; se pensa che i cantieri edili durano anni e sono comunque considerati temporanei, capisce che 15 giorni di disturbo per la legge non sono nulla.

Devo comunque ribadire che per esprimere un giudizio corretto dovrei rileggere tutti gli atti ed il loro svolgimento.
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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