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La risposta della Redazione

 

 

Girandola nel condominio

 

 

 

La vita del condominio è subordinata anche all'osservanza del Regolamento (ex art. 1138 c.c.) che ne disciplina i rapporti di vicinato, compreso la limitazione delle attività, dell'uso delle apparecchiature e degli orari che possano minacciare la quiete ed il riposo dei condomini.

All'amministratore del condominio, in qualità di organo esecutivo, è conferito il compito di assicurare l'osservanza del Regolamento, allorquando chiamato dal condomine che lamenta il disturbo. Inoltre, all'amministratore intercettato da adeguata segnalazione, in qualità di rappresentante e qualora supportato dalla volontà dei condomini, potrebbe essere conferito mandato per promuovere causa contro il trasgressore.

L'inosservanza del Regolamento comporta, oltre alla eventuale sanzione e alla relativa diffida avviate dall'amministratore del condominio, anche la possibilità di portare il condomine renitente davanti all'Autorità civile (Giudice) per invocare nei suoi confronti eventuali provvedimenti che possano garantire la tutela della quiete. Fra le contestazioni, possono propriamente essere considerate le illecite immissioni (art. 844 c.c.), a condizione che l'entità dei livelli sonori prodotti da questo apparecchio superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità", rilevata attraverso la consulenza di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA).

Alla luce di quanto sopra esposto, pare dunque evidente che, al fine di preservare i rapporti di buon vicinato e nel rispetto di una pacifica convivenza, sia opportuno voler invitare il proprietario della girandola ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare il disturbo al riposo e alla tranquillità dei condomini e, se del caso, a disinstallare tale apparecchio, qualora la sua presenza non sottenda ad alcuna utilità funzionale alle esigenze abitative.

Per un maggiore approfondimento sull'argomento invitiamo a consultare il sito La Legge per tutti.

 

 

La Redazione: 13.07.2019

 

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