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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

...Quali azioni possono essere intraprese per sanare il disturbo lamentato da un asilo?

 

Gentile Signora,

Il Suo caso è effettivamente interessante, in quanto coinvolge in prima persona la tutela della salute della collettività.

Il problema è assai complesso, per prima cosa è meglio riportare integralmente cosa dice la normativa: il D.P.R. n. 142 del 30/03/04 stabilisce limiti relativi al rumore stradale in funzione della tipologia di infrastruttura, della distanza dalla stessa e della tipologia di recettore:

In fascia di pertinenza acustica di infrastrutture di nuova realizzazione di tipologia A-B-C-D:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori;

In fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti di tipologia A-B-C-D:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori, in fascia A per strade di tipologia A-B-C ed in fascia di pertinenza acustica di strade di tipologia Da;

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori, in fascia B per strade di tipologia A-B-C ed in fascia di pertinenza acustica di strade di tipologia Db;

In fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione di tipologia E-F, i limiti sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori limite assoluti di immissione e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

L’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, determinata a partire dal confine stradale, è la seguente:

Infrastrutture di nuova realizzazione:

tipologia A-B-C1: 0-250 m,
tipologia C1: 0-150 m,
tipologia D: 0-100 m,

Infrastrutture esistenti:

tipologia A-B-Ca: fascia A 0-100 m, fascia B 100-250 m,
tipologia Cb: fascia A 0-100 m, fascia B 100-150 m,
tipologia D: 0-100 m.


Per tutte le tipologie di infrastrutture di trasporto (ferroviaria e stradale), i relativi decreti stabiliscono che, qualora i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri recettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori suddetti sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1.5 m dal pavimento.

A questo punto subentra il problema: ma il Comune aveva adottato un piano di zonizzazione? E se si, nessuno ha visto che variando i flussi veicolari si andava ad incrementare il rumore di una via posta nei pressi di un ricettore critico? Non si è fatta fare la verifica previsionale di impatto acustico, dato che la variazione dei flussi aveva un impatto così evidente? Ovviamente no, e quindi il Comune è in torto.

Io eviterei di imbarcarmi in una diatriba su un possibile danno alla salute, è meglio evitare che vi siano dei rischi reali per i bimbi.

Faccia un esposto al Comune a nome del maggior numero di genitori possibile, citando la legge prima riportata e spiegando ai tecnici Comunali (che probabilmente nemmeno la sapevano) che ci sono dei limiti (severi) da rispettare. In questo modo il Comune dovrà obbligatoriamente spostare i flussi di traffico in altre zone meno critiche, dato che è costretto dalla normativa. Se il Comune non fa nulla, partite subito con una azione legale nei confronti dell’Assessore e del Sindaco, vedrete che la viabilità sarà immediatamente modificata.

Io punterei più a questo che alla creazione di barriere, che in effetti tolgono il rumore ma non modificano la qualità dell’aria.

Cordiali saluti.
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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