La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
...Quali azioni possono essere intraprese per sanare il
disturbo lamentato da un asilo?
Gentile Signora,
Il Suo caso è effettivamente interessante, in quanto coinvolge in
prima persona la tutela della salute della collettività.
Il problema è assai complesso, per prima cosa è meglio riportare
integralmente cosa dice la normativa: il D.P.R. n. 142 del 30/03/04 stabilisce
limiti relativi al rumore stradale in funzione della tipologia di
infrastruttura, della distanza dalla stessa e della tipologia di recettore:
In fascia di pertinenza acustica di infrastrutture di nuova
realizzazione di tipologia A-B-C-D:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole,
ospedali, case di cura e di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri
recettori;
In fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti di
tipologia A-B-C-D:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole,
ospedali, case di cura e di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri
recettori, in fascia A per strade di tipologia A-B-C ed in fascia di pertinenza
acustica di strade di tipologia Da;
c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri
recettori, in fascia B per strade di tipologia A-B-C ed in fascia di pertinenza
acustica di strade di tipologia Db;
In fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti o di
nuova realizzazione di tipologia E-F, i limiti sono definiti dai Comuni nel
rispetto dei valori limite assoluti di immissione e comunque in modo conforme
alla zonizzazione acustica delle aree urbane.
L’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, determinata a
partire dal confine stradale, è la seguente:
Infrastrutture di nuova realizzazione:
tipologia A-B-C1: 0-250 m,
tipologia C1: 0-150 m,
tipologia D: 0-100 m,
Infrastrutture esistenti:
tipologia A-B-Ca: fascia A 0-100 m, fascia B 100-250 m,
tipologia Cb: fascia A 0-100 m, fascia B 100-150 m,
tipologia D: 0-100 m.
Per tutte le tipologie di infrastrutture di trasporto (ferroviaria e stradale),
i relativi decreti stabiliscono che, qualora i valori limite non siano
tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad
interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei
seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di
riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri recettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
I valori suddetti sono valutati al centro della stanza, a
finestre chiuse, all’altezza di 1.5 m dal pavimento.
A questo punto subentra il problema: ma il Comune aveva adottato
un piano di zonizzazione? E se si, nessuno ha visto che variando i flussi
veicolari si andava ad incrementare il rumore di una via posta nei pressi di un
ricettore critico? Non si è fatta fare la verifica previsionale di impatto
acustico, dato che la variazione dei flussi aveva un impatto così evidente?
Ovviamente no, e quindi il Comune è in torto.
Io eviterei di imbarcarmi in una diatriba su un possibile danno
alla salute, è meglio evitare che vi siano dei rischi reali per i bimbi.
Faccia un esposto al Comune a nome del maggior numero di genitori
possibile, citando la legge prima riportata e spiegando ai tecnici Comunali (che
probabilmente nemmeno la sapevano) che ci sono dei limiti (severi) da
rispettare. In questo modo il Comune dovrà obbligatoriamente spostare i flussi
di traffico in altre zone meno critiche, dato che è costretto dalla normativa.
Se il Comune non fa nulla, partite subito con una azione legale nei confronti
dell’Assessore e del Sindaco, vedrete che la viabilità sarà immediatamente
modificata.
Io punterei più a questo che alla creazione di barriere, che in
effetti tolgono il rumore ma non modificano la qualità dell’aria.
Cordiali saluti.