La
risposta dell'esperto
A cura di
Marcello Brugola
Intraprendere un'azione legale nei confronti di un esercizio
pubblico
Egregio Sig. G.D.
l’ARPAT dovrebbe aver trovato un supero di 5,8 dB contro i 3 dB
di legge, e non 2,8 che non è un valore solitamente utilizzato, forse si
confonde con il fatto che il supero verificato è appunto 5,8 - 3 = 2,8 dB, ma
anche in questo caso mi sembra strano, perché il criterio amministrativo prevede
l’arrotondamento a 0,5 dB, e quindi 5,8 diventerebbe 6,0.
Detto questo, sicuramente se viene ritrovato un supero di circa 3
dB con il criterio amministrativo, allora stia certo che con il criterio della
normale tollerabilità, che fa il calcolo del differenziale tra valore massimo di
immissione ed il valore del rumore di fondo inteso come percentile L95 e non
come LEQ, il valore differenziale si incrementerà di almeno altri 5 dB, e quindi
capisco il Suo disagio e quello della Sua famiglia.
Per quanto concerne la Sua domanda, si, dovrebbe essere
sufficiente presentare le due perizie, tenga presente che in fase di causa sarà
il Giudice a nominare un C.T.U. che valuterà gli aspetti legali del danno alla
salute, e che pertanto, seppur importanti, non saranno determinanti; tuttavia
questo è un aspetto più legale che tecnico, e Le consiglio di parlarne con il
proprio Legale.
Per quanto riguarda il Tecnico specializzato, si, è necessario in
quanto entrambe le parti devono nominare un C.T.P., ovvero un Commissario
Tecnico di Parte, mentre il Tribunale, nella persona del Sig. Giudice, nominerà
un C.T.U., ovvero un Commissario tecnico di Ufficio, che sarà il “dominus” della
situazione.
Non Le consiglio di rimanere senza, altrimenti il tecnico di
parte resistente avrà gioco facile, e se può, ne scelga uno esperto, che fa
sempre la differenza.
In bocca al lupo!