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Ultimo aggiornamento: 07 marzo 2021

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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

L'intervento dell'Organo di Controllo non ha sollevato il disturbato dalla sofferenza

 

Gentile Signora,

Lei è stata avventata a firmare delle carte senza leggerle accuratamente, ma ormai è andata.

Faccia fare immediatamente dal Suo Legale causa ex art. 700 alla sottostante falegnameria, ma prima faccia eseguire un rilievo da un tecnico specializzato, in modo da verificare la presenza del supero del valore differenziale secondo il criterio della “normale Tollerabilità”.

Chieda specificatamente al Suo Legale che faccia in modo da preparare il ricorso specificando che il disturbo deve essere rilevato appunto secondo questo criterio, e non rispetto a quello pubblicistico del D.P.C.M. 14/11/97.

In particolare chieda che sottoponga al G.I. un quesito simile a questo:

Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati i luoghi e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti e i loro eventuali C.T.P.

1) quali siano le caratteristiche tecniche della sorgente sonora o dell’attività indicata come causa di immissioni, e quali le emissioni rumorose della medesima, indicandone altresì i periodi temporali di esercizio;

2) quale sia la diffusione del rumore, avuto riferimento al luogo di collocazione della sorgente stessa e l’abitazione di parte ricorrente;

3) quale sia il rumore di fondo, rilevato in assenza dell’intervento della sorgente ad attività anzidette, inteso quale complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, espresso dal valore statistico cumulativo LAF 95 (Livello statistico cumulativo, 95%, ponderato A, costante di tempo Fast);

4) quale sia il valore istantaneo determinato dall’intervento della sorgente od attività considerate, valutando se superi il limite della normale tollerabilità secondo il criterio comparativo dei +3 dB(A), rilevato dall’abitazione di parte attrice, nelle ore giornaliere correlate alle esigenze di vita enunciate dalla medesima parte;

5) indichi quali siano gli interventi da eseguire per ottenere la riduzione dell’immissione entro i limiti suddetti, nonché i costi relativi ed i presumibili tempi per la realizzazione dei lavori, verificando se siano stati effettuati i programmati interventi di mitigazione sonora da parte della resistente e valutando altresì se tali interventi siano idonei allo scopo; ove possibile, valuti l’incidenza di tali interventi sulla attenuazione del livello di rumorosità;

6) rappresenti tutto con idonea planimetria, tracciati, grafici ed eventuale documentazione fotografica.

Con questo quesito se veramente il rumore è presente, la ditta verrà condannata, e dovrà fare in modo di eseguire tutte le opere di bonifica necessarie indicate dal CTU (sperando che sia competente).

L’unico problema della causa è il costo: se il GI mette inizialmente le spese compensate, le toccherà anticipare metà del costo della CTU sino a che la causa non sarà conclusa.

 

Distinti saluti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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