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Il ruolo della Pubblica Amministrazione. Uno strumento a difesa del cittadino

Dicembre 2012 - A cura di Luciano Mattevi

 

Appaiono sempre più numerose le persone che si rivolgono alla Redazione reclamando i motivi per cui un cittadino disturbato dai rumori, leso nei suoi primari diritti alla salute e al poter vivere "tranquillamente" all’interno della propria dimora, debba farsi carico di ulteriori oneri necessari per sostenere davanti all'Autorità le ragioni del suo disagio, non trovando per contro nella Pubblica Amministrazione un interlocutore attento e capace di far cessare, senza eccessivi ritardi, la causa del fastidio lamentato.

Una questione ancor oggi aperta che interessa coloro che, magari senza aver avuto occasione di opporsi, si sono trovati coinvolti in condizioni di disturbo da rumore significative, quali quelle generate a seguito dell'avvenuto insediamento di un pubblico esercizio sotto casa, con apertura fino alle 02 di notte, o, piuttosto, perché è stato consesso titolo ad edificare in prossimità di aree industriali o commerciali di cui erano già note le elevate emissioni sonore che le caratterizzavano o, più semplicemente, perché è stata apportata una modifica alla viabilità che ha portato ad un consistente aumento dei volumi di traffico e, quindi, di rumore e smog.

Purtroppo, rammarica constatare che certe cattive abitudini sono difficili da divellere, nonostante l'Italia si sia dotata, da tempo, di una specifica regolamentazione che mira a prevenire, attraverso adeguate restrizioni, l'insorgere di possibili situazioni di disturbo a carico della popolazione esposta ai rumori, vincolando l'autorizzazione all'edificazione o l'autorizzazione all'esercizio di attività rumorose ad una preventiva valutazione dell'impatto sonoro da queste generato, indicando, se del caso, le opportune misure di mitigazione dei rumori. Ciò nonostante, ancor oggi si preferisce intervenire solo dopo che il "danno" è generato, spesso in modo irreversibile, piuttosto che agire preventivamente, evitando che questo possa avere mai origine.

Risulta talmente evidente comprendere che poter intervenire prima, valutando, piuttosto che poi, limitando, rappresenta la soluzione migliore, giacché contraddistinta da oneri finanziari ed umani inferiori, preservando, all'origine, un nostro Diritto, che non credo vi sia necessità di offrirne ulteriore argomentazione a sostegno di tale tesi, eppure ancor oggi assistiamo in molti casi, al perseverare nell'incauta prassi di veder sollevato il proponente dall'onere di dover accompagnare la domanda all'autorizzazione con una completa documentazione dell'impatto sonoro generato. E dire che con questo semplice strumento, il primo che avrebbe interesse nell'espletarlo è proprio lo stesso proponente dell'attività, il quale potrebbe così evitare di incorrere in azioni di responsabilità, preservando ciò che un tempo distingueva un ben altro significato, ovvero i "rapporti di buon vicinato". Come se ciò non bastasse, a questo si deve aggiungere che, dal momento in cui il disturbo ha inizio, i tempi di attesa per farlo cessare sono spesso lunghi e, in alcuni casi, espressione di azioni poco incisive che lasciano il disturbato in un pietoso stato "agonizzante", immerso in promesse e vane attese.

Il ruolo della P.A. in questi casi non può e non deve limitarsi ad una esclusiva azione di forma, confinata nel mero atto che la contraddistingue, quanto è utile che entri in una valutazione di "sostanza", in cui l'autorizzazione al "fare" sia subordinata al vincolo di "essere". Per questo, la messa in esercizio di un impianto o di una attività dovrebbe essere subordinata all'effettivo soddisfacimento delle condizioni imposte dalla Legge, verificate all’atto della valutazione di conformità assunta dall'Amministrazione territorialmente competente, la quale, ponendosi a garanzia delle parti (cittadini e proponenti), non solo ne legittima l'azione di avvio ma ne assume, davanti a terzi, la responsabilità in caso di comprovata difformità.

Il regime semplificato previsto attraverso il ricorso all'autocertificazione, da un lato ha disatteso i termini attraverso i quali la stessa fa fulcro, ossia premendo sul senso di responsabilità del dichiarante, dall'altro ha riversato, su quanti subiscono i difetti di una scorretta dichiarazione, i pesanti oneri della "sopportazione" e del degrado ambientale in cui vivono. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni ma sulla sicurezza e l'integrità di ciascuno e dello Stato (John Locke).

 

 

 

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