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Siamo sicuri che si possano risolvere i problemi di rumore con le autocertificazioni?

Luglio 2011 - A cura di Luciano Mattevi e Lorenzo Rizzi

 

Il 14 maggio scorso sono entrate in vigore le disposizioni apportate dall’art. 5, c. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" attraverso cui si è intervenuti nella modifica della materia che regola le disposizioni inerenti le valutazioni predittive dell’impatto acustico. In particolare, il citato D.L. introduce una serie di modifiche al regime autorizzativo finalizzato alla liberalizzazione delle costruzioni private e, in particolate, per gli edifici di civile abitazione, che coinvolge anche la relazione acustica, sostituendola con una più semplice “autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato.

Di conseguenza, alla disciplina vigente in capo all’art. 8, c. 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull’inquinamento acustico", inerente le disposizioni in materia di impatto acustico, sono state apportate le seguenti modifiche, inserite nel comma 3-bis: "…nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), c. 1, dell'art. 6 (ovvero al coordinamento dei Piani Regolatori alla Classificazione Acustica del territorio), per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". Un siffatto provvedimento ha scosso il mondo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, i quali vedono così minacciata quell’importante azione preventiva, utile per limitare il disturbo da rumore in ambienti abitativi a rischio. Ma vediamo, per quanto possibile, di chiarire un po’ meglio i termini espressi dalla citata modifica di legge, benché, lo ricordiamo, affinché le disposizioni in essa contenute mantengano la loro efficacia, dovrà essere convertita in Legge entro il 12 luglio 2011.

Innanzitutto, è importante ricordare che il citato disposto normativo introduce la modifica alle limitazioni previste dal solo comma 3 dell’art. 8 della L. 447/95, ovvero esclusivamente ai nuovi edifici residenziali realizzati in prossimità di aeroporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, nonché di ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Inoltre, tale modifica interessa esclusivamente quei comuni che hanno provveduto a modificare gli strumenti urbanistici, ovvero i Piani Regolatori Generali e le relative Norme di Attuazione, alle indicazioni assunte dalla Classificazione Acustica (o zonizzazioni acustica) del territorio.

Per tutte le altre tipologie edilizie indicate dal comma 3 del citato art. 8, ossia per scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, oltreché per i parchi pubblici urbani ed extraurbani, rimane necessaria una preventiva valutazione del “clima acustico” della zona nella quale verranno realizzate tali tipologie di insediamenti. A questo punto, entrando nello spirito “semplificativo” del D.L. è importante individuare quale sia la figura tecnica titolata all’autocertificazione.

In Italia, la normativa concernente le autocertificazioni è regolata da numerosi disposti volti a semplificare e “snellire” l’attività amministrativa e, quindi, ridurre la burocrazia prevista a carico dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ricorrendo, nei casi previsti dalla legge, ad apposite dichiarazioni in sostituzione dei certificati, ossia le cosiddette “autocertificazioni”. La norma di riferimento è il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”. In particolare, l’art. 47 al menzionato d.P.R. stabilisce che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dichiarante, ossia, stando a quanto indicato dall’art. 5, c. 5 del D.L. n. 70/2011 dal «tecnico abilitato».

Nel campo dell’acustica ambientale, la Legge quadro n. 447/95 ha individuato nel Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), ai sensi dell’art. 2, c. 6, la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori limite, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo. Appare dunque evidente che per attendere alle condizioni imposte dalla normativa di riferimento in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, la “autocertificazione” deve essere riferita a fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, di conseguenza la dichiarazione può essere ritenuta valida solo se il soggetto che l’ha sottoscritta risulti in possesso dei requisiti tecnici e cognitivi propri di coloro che sono in grado di verificare l’ottemperanza ai valori limite indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale nel quale verranno realizzate le opere edilizie interessate, ossia da un TCAA, ovvero da coloro che hanno potuto acquisire tale valutazione da un TCAA.

A questo punto, resta da chiarire se tale azione semplificatrice possa o meno agevolare il lavoro dei tecnici progettisti, di certo oberati da numerose adempienze formali, probabilmente non tutte utili per assicurare la realizzazione di un edificio di qualità e rispettoso dei fondamentali requisiti di comfort e salubrità per quanti vi abiteranno. Infatti, la semplificazione interviene nel mero iter autorizzativo ma nulla incide sugli adempimenti richiesti dalla legge in merito all’obbligo di assicurare il rispetto dei valori limite di rumorosità indicati dalla Classificazione Acustica o da altre specifiche disposizioni in materia, ad esempio per quel che attiene il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il progettista, potrà quindi essere ritenuto ugualmente responsabile, in ambito civile, amministrativo, nonché penale, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora nella fase post-opera dovesse venir provata la mancata realizzazione di opere o accorgimenti utili per contenere o, quantomeno, limitare il disturbo generato dal rumore, qualora invece necessari.

L’Italia è fra i Paese europei con il più alto numero di norme in vigore, le più delle quali rimangano tuttavia disattese, anche perché ignorate dalla maggior parte della popolazione. Per questo motivo, intraprendere la strada della semplificazione e riduzione di adempimenti formali dispendiosi è certamente un’azione pregevole, purché questa avvenga con circospezione, preservando dal possibile degrado gli interessi e la tutela della salute della collettività, nel pieno rispetto del principio costituzionale previsto dall’art. 32. Infatti, la semplificazione dell’attività amministrativa non può asservire all’esclusivo vantaggio economico di una ristretta cerchia di interessati, ma deve, piuttosto, essere intesa come un prezioso strumento attraverso cui favorire il passaggio dalla responsabilità desunta da un mero atto “formale” ad un più evoluto atto “etico”, giacché “semplificare” non significa necessariamente ritenersi sollevati da incombenze, specialmente quando queste possono indurre effetti negativi sullo stato di benessere e qualità della vita di coloro che contribuiscono, anche attraverso le proprie risorse, a mantenere alto il benessere nel nostro Paese.

Entrando nel merito pratico della questione si ricorda che lo studio previsionale di clima acustico è una analisi preventiva che parte da delle misure fonometriche sul posto dove sorgerà la nuova costruzione, sia diurne che notturne. Ciò serve a valutare se la zona è inquinata da rumore o no: i piani di zonizzazione acustica comunali infatti non sono aggiornati con scadenze brevi (spesso vengono rivisti solo all’aggiornamento del PGT) ed essendo valutazioni fatte su larga scala non rispecchiano fedelmente la realtà del territorio che può cambiare anche all’interno del singolo quartiere. Da qui la necessità di fare dei controlli preventivi con il fonometro analizzatore prima della costruzione effettiva e di mettere in atto dei sistemi di contenimento già in fase progettuale per difendere dal rumore chi vivrà in quell’edificio.

Il prezzo di tale analisi dipende dalle dimensioni dell’area di progetto, nei casi più semplici esso è inferiore al migliaio di euro e impiega al massimo una settimana di tempo di uno specialista. I costi dovuti a valutazioni sbagliate sono difficili da calcolare ma sono certamente di ordini di grandezza ben superiori rispetto al risparmio, vediamo di chiarire il merito.

Qualora un inquilino intentasse causa interpellerebbe il costruttore, i progettisti e il comune, le tempistiche di giudizio sarebbero di almeno 2 anni con l’intervento di almeno tre tecnici specializzati, due avvocati, un giudice per qualche mese di lavoro.

I costi di bonifica dei problemi acustici, invece, potrebbero coinvolgere la sostituzione di tutti i serramenti, il rifacimento del tetto se il sottotetto è abitato, etc. Queste opere hanno un aggravio minimo sui costi se previste in fase di progetto mentre nel caso di rifacimento totale per errori iniziali costano decine di migliaia di euro o più.

Si comprende quindi come a fronte del risparmio di una piccola cifra e di qualche giorno in fase iniziale si possa incorrere nel rischio di costi che, nella migliore delle ipotesi, sono di decine di migliaia di euro e che investirebbero sia i privati (il costruttore e l’acquirente) ma anche la comunità (per le responsabilità del comune e i costi del sistema giudiziario); detto con un luogo comune: "prevenire è meglio che curare".

In un mondo dove la qualità dei prodotti, in qualsiasi settore, fa la differenza, pare dunque difficile poter comprendere le ragioni di come un'apparente "semplificazione" possa contribuire, invece, al miglioramento sonoro del patrimonio edilizio.
 

 

 

 

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