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Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2023

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Procedimento amministrativo

 

 

L'attività di limitazione del rumore da parte della Pubblica Amministrazione

 

 

In relazione a quanto stabiliti dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", l'attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico viene svolta dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), nonché dal personale incaricato dai comuni.

L'azione amministrativa conseguante all'accertata violazione delle disposizione dettate dalla citata legge quadro può essere in capo all'Agenzia regionale o al comune territorialmente competente, a seconda delle rispettive competenze.

Ciò considerato, ove dai controlli sia rilevata la violazione dei limiti di rumorosità, nei confronti del soggetto trasgressore viene avviato un procedimento che include due provvedimenti: l'irrogazione della sanzione amministrativa e l'emanazione della diffida sindacale, attraverso la quale viene imposto l'adeguamento alle prescrizioni normative entro un congruo termine. Generalmente, i due provvedimenti sono notificati nel medesimo atto.

Per quanto attiene le modalità operative di accertamento, è importante, che già nella fase di verifica dei livelli di rumorosità siano acquisite tutta una serie di informazioni utili al fine di poter indirizzare il controllo nel periodo e nelle condizioni operative dell'attività indagata che arrecano maggior disturbo. In particolare, conoscere se le cause del disturbo derivano da un'attività o da un impianto che funziona di giorno, di notte o ininterrottamente sull'arco delle 24 ore; se il funzionamento avviene ad intervalli regolari o se, invece, è dipendente dall'esigenza lavorativa; ecc..

La verifica delle immissioni sonore è svolta, così come sostenuto dalla recente giurisprudenza, senza preavviso della controparte, allo scopo di evitare che siano apportare modifiche agli impianti o alle attività tali da pregiudicare l'esito delle rilevazioni (Tribunale Amministrativo Regionale Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, 10 luglio 2003 - sentenza n. 262; Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224).

Allorquando sia stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa, il rapporto redatto dall'organo accertatore costituisce la base per l'avvio del procedimento amministrativo, di norma da parte del Comune territorialmente competente.

La normativa in materia di inquinamento acustico, diversamente da altre norme ambientali, non indica espressamente il termine entro il quale deve essere avviato il procedimento amministrativo a carico del trasgressore, demandando la fattispecie ai principi stabiliti dalle norme generali in materia di procedimento amministrativo.

In particolare, la norma di riferimento è costituita, in ambito nazionale, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la quale si ispira a criteri di semplicità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza ed è su tali principi che il responsabile del procedimento dovrà ispirarsi nell'espletamento della propria funzione.

Ciò premesso, l'art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che, qualora non diversamente stabilito dall'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo accertatore (A.P.P.A. o organo preposto al controllo), l'Amministrazione che ha in capo il procedimento amministrativo, comunica al soggetto trasgressore e al o ai soggetto/i direttamente interessati (quale l'esponente), con provvedimento motivato, ossia con i riferimenti normativi e le ragioni che hanno determinato l’atto, l'avviso di avvio di procedimento e avuto riguardo di quanto recentemente disposto dal D.Leg. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, nella comunicazione devono essere indicati:

- l'amministrazione competente;

- l'oggetto del procedimento promosso;

- la struttura amministrativa competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento;

- la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

- nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

- il termine entro il quale possono essere presentate eventuali osservazioni o memorie difensive;

- le successive fasi del procedimento (sanzione e diffida)

 

La gestione di un procedimento non è cosa semplice, specie nelle piccole realtà locali in cui il personale preposto deve spesso fronteggiare con problemi derivati dall’attribuzione di più competenze (concessioni edilizie, gestioni rifiuti, autorizzazioni temporanee, ecc.). Diversa è, invece, la situazione nelle grandi amministrazioni, dove, in molti casi, il procedimento è gestito da uno specifico settore di competenza.

Indipendentemente da queste considerazioni, la citata legge n. 241/90 prevede che sia individuata la persona cui fa capo l'istruttoria del procedimento amministrativo, ovvero il responsabile del procedimento, il quale, di norma, è il responsabile della struttura amministrativa competente. Può tuttavia accedere che il responsabile della struttura assegni la responsabilità del procedimento ad un dipendente incaricato.

Al responsabile del procedimento compete:

- la valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

- l'accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e l’adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni ovvero di istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- la comunicazione, la pubblicazione e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;

- la valutazione e la proposta del provvedimento che trasmette all'organo competente per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, l’adozione dello stesso;

- l'azione di supervisione delle fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza e l’eventuale sollecito dell'azione amministrativa, al fine di assicurarne il corretto svolgimento.

 

Attraverso la comunicazione di avvio del procedimento è garantito al soggetto trasgressore, ovvero al soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, la partecipazione al procedimento amministrativo previsto dall'art. 7, della Legge n. 241/90, in altri termini definito "diritto alla difesa", allo scopo di verificare e, se del caso, contestare la veridicità e l'esattezza degli accertamenti compiuti.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- l'amministrazione competente;

- l'oggetto del procedimento promosso;

- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

 

La comunicazione di avviso di avvio di procedimento indica il termine (solitamente 30 giorni) entro il quale il trasgressore può presentare eventuali osservazioni.

Qualora le osservazioni prodotte interessino aspetti tecnici o normativi che il responsabile del procedimento non è in grado di valutare, lo stesso potrà sospendere il procedimento richiedendo, nel contempo, un parere in merito alla struttura competente, ossia le agenzie regionali/provinciali per l'ambiente (ARPA/APPA) o, in alternativa, al settore legale del Comune.

La sospensione del procedimento intercorre dalla data di trasmissione della richiesta di parere fino alla data di ricevimento della risposta dell'organo interpellato. Tuttavia, essendo questo un parere facoltativo, il provvedimento può essere adottato prescindendo dal parere medesimo.

Nel caso non siano pervenute osservazioni o qualora le stesse non risultino attinenti al caso, nei confronti del trasgressore viene irrogata la sanzione amministrativa e, il medesimo, viene diffidato a adeguarsi alle prescrizioni normative entro un congruo termine.

 

 

 

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