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Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2019

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Musica nei rifugi in alta quota

Aprile 2005 - A cura di Luciano Mattevi

 

La montagna rappresenta nell'immaginario comune un luogo di tranquillità, in cui sono percepibili i soli suoni della natura. Purtroppo, alle volte, questo silenzio viene interrotto dalla musica ad alto volume diffusa nei rifugi, i quali per attirare la clientela promuovono serate "disco" in alta quota.

Fatti salvi gli eventuali aspetti penali in capo all’art. 659 C.P., in ambito amministrativo lo svolgimento di siffatte attività rumorose è soggetto al rispetto dei limiti previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tuttavia, sono escluse da tale limitazione le c.d. "attività temporanee", ossia quelle attività e manifestazioni che sono svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico per un periodo di tempo limitato, le quali possono essere autorizzate dall'Autorità sindacale locale. Mentre, in assenza di tale autorizzazione, devono essere osservati i limiti di rumorosità stabiliti dal citato d.P.C.M., il quale contempla la valutazione sia dei valori assoluti, definiti dalla classificazione acustica del comune territorialmente competente, sia dei valori limite differenziali di immissione. I rilevamenti e le verifiche dei primi sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, mentre la verifica dei secondi è eseguita all’interno degli ambienti abitativi.

In quest’ultima circostanza, appare chiaro che, in assenza di ricettori esposti (abitazioni, strutture ricettive o altro), le eventuali verifiche fonometriche sono limitate ai soli valori assoluti (emissione ed immissione), ovvero in mancanza della classificazione acustica da parte del Comune, ai limiti di accettabilità previsti dall’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991.

Alla luce di quanto esposto, in assenza di una precisa e specifica regolamentazione circa lo svolgimento di attività rumorose in ambienti montani, la tutela dell'ambiente naturale è demandata all’Autorità sindacale, la quale può ordinare la sospensione di dette attività rumorose qualora, in base ai principi istitutivi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, le stesse rappresentino un chiaro elemento di deterioramento degli ecosistemi o possa interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

 

 

 

 

 

 

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