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Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2023

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Rumori molesti prodotti dal vicino (attività di lavorazione del ferro)

 

 

 

Egregio Lettore,

con riguardo alla Sua lettera, desidero presentare alcune indicazioni, peraltro sommarie, dal momento che per assolvere ad una valutazione specifica risulterebbe necessario disporre di un’analisi documentale.

La problematica da Lei presentata parrebbe derivare, stando almeno al tono del Suo scritto, da un’incauta edificazione e successivo utilizzo di un fabbricato per attività con emissioni sonore tradizionalmente considerate ad elevato impatto sonoro, quali rappresentano frequentemente quelle dedite alla lavorazione del ferro (carpenterie e affini). Per siffatte ragioni, nella definizione delle diverse destinazioni d'uso del territorio, il Piano Regolatore Generale avrebbe dovuto risultare coerente con le indicazioni espresse dalla Classificazione Acustica del territorio comunale (ex art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), in relazione alla quale viene fatto divieto di contatto tra aree con limiti acustici superiori a 5 dB(A), ossia viene fatto divieto del c.d. "salti di classe" (ex art. 4, c. 1, lett. a), L.447/95) quali quelli tra un’area produttiva (Classe V) con una residenziale (Classe II).

Qualora, per ragioni legate ad una preesistente destinazione d'uso, non sia stato possibile evitare tale salto, la gestione di tale "contatto critico" è previsto sia rinviata al Piano di Risanamento Acustico (ex art. 7, L.447/95), nel quale sono definiti gli strumenti (modalità e tempi) per contenere il rumore all'interno dei limiti acustici previsti dalla Classificazione Acustica.

Fatto salvo tale opportuna premessa, l'autorizzazione all'edificazione del fabbricato per attività produttive, o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, avrebbe comunque essere stata accompagnata da una documentazione di previsione dell'impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95), redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), nella quale indicare una stima dei livelli di rumore generati e le eventuali soluzioni tecnico-organizzative utili per assicurare il rispetto dei valori limiti assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio o, in sua essenza, dei limiti di accettabilità di cui all'art. 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, oltreché del valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4, c. 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Nell'ambito di tali azioni di salvaguardia preventiva, il semplice rispetto di tali principali elementi avrebbe potuto contribuire a confinare l'entità delle immissione sonore e, forsanche, evitare l'insorgenza di tali fenomeni allorquando si fosse deciso di procedere con una differente destinazione edificatoria del territorio.

In ogni caso, a seguito dell'entrata in esercizio, l'attività è tenuta a rispettare i predetti valori limite di rumore e, conseguentemente, è possibile chiedere un controllo fonometrico al Comune, il quale potrà avvalersi nell'espletamento delle verifiche del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Sulla scorta dei risultati espressi dalle verifiche, qualora venisse riscontrato il supero delle soglie limite al rumore, nei confronti del responsabile delle illecite immissioni è prevista, da parte dello stesso Comune, l'avvio del procedimento ripristinatorio (diffida) e di quello sanzionatorio (ex art. 10, c. 2, L.447/95), grazie ai quali assicurare, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.

Al di fuori delle disposizioni previste dall'Ordinamento pubblicistico sopra indicate, restano salve le eventuali rivendicazioni esperibili in ambito civile, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso, pare utile disporre dapprima di una valutazione di un TCA da Lei incaricato, mediante la quale usufruire di adeguata prova tecnica che riconosca l'eventuale supero della soglia della c.d. "normale tollerabilità". I risultati espressi da detta valutazione potranno essere successivamente presentati ad un legale per promuovere le eventuali successive rivendicazioni, prima delle quali quella di tentare di instaurare, in via bonaria, una conciliazione con il vicino per cercare di definire quelle soluzioni che permettano di sollevarsi dalla lite.

La questione espressa in queste poche righe richiederebbe ben altra e più complessa trattazione che però non è possibile esporre in quanto, per una disamina del caso, risulta necessario analizzare, nel dettaglio, i numerosi elementi (autorizzazioni edilizie, piano regolatore, valutazione previsionale, entità delle immissioni, tanto per citare i principali) dai quali ha tratto origine la condizione di disturbo da Lei lamentata. In conseguenza di ciò, quanto espresso rappresenta solamente un primo e peraltro sommario inquadramento che, tuttavia, La può aiutare ad offrire degli spunti sui quali elaborare una prima raffigurazione del caso. Risulta d'altra parte evidente che, considerata la complessità delle questioni lambite, risulta appropriato voler usufruire di un consulto legale dal quale potrà certamente trarre un maggiore grado di dettaglio.

Un cordiale saluto.

 

 

La Redazione: 21.05.2023

 

 

 

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