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Ultimo aggiornamento: 07 marzo 2021

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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

Concertini svolti senza il rispetto dei limiti di rumore

 

Egregio signor Maurizio,

mi devo scusare con Lei del ritardo nella risposta, ma purtroppo i miei carichi di lavoro non mi consentono mai delle risposte rapide, e mi spiace che l’incontro con il Sindaco sia già avvenuto.

Detto questo, vorrei introdurre una poco forbita allocuzione che mia moglie, Fiorentina DOC, è solita utilizzare in questi casi: “ma che c’entra il culo con le quarant’ore?” Ovvero, cosa c’entra il fatto che il Comune non abbia la zonizzazione con il rispetto dei valori differenziali?? NULLA!

Punto uno: il fonometro usato per le misure era un giocattolo, lo avrà trovato nelle scatole dei detersivi (e lo dice uno che gli strumenti li ha venduti e li conosce molto bene), e NON risulta omologato in classe 1 secondo gli standard EN 60804 ed EN 60651, come specificato nel DM 16 marzo 1998.

Secondo punto: è stato mai calibrato? Esiste un certificato di calibrazione di un Laboratorio autorizzato NON anteriore a due anni? Ovvio che no, per i motivi di cui sopra.

Riporto qui il Decreto:

Articolo 2
Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
5. Per 1'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

 

La misura e la relazione che il gestore ha depositato, quindi, è pura carta straccia (io userei un altro temine, poco educato) e quindi non ha nessun valore, e già solo questo consentirebbe la revoca della licenza.

Passiamo alle licenze per attività “temporanee”, Le allego lo stralcio della normativa Nazionale (Legge 447/95) e della Regione Lombarda:

Art. 6
(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 8. — Attività temporanee

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995 (1), il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
3. Nell’autorizzazione il comune può stabilire:
a) valori limite da rispettare;
b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Da sottolineare che comunque la redazione della verifica previsionale di impatto acustico deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente e soprattutto effettuata con strumentazione a norma UNI regolarmente tarata, altrimenti le misure (e la relazione) sono carta straccia, e mi permetta di dire che se il tecnico “competente” ha usato un fonometro non a norma di “competente” ha solo l’ignoranza.

Detto questo, passiamo al problema del differenziale. Riporto uno stralcio della norma (DPCM 14/11/97)

Art. 4
(Valori limite differenziali di immissione)

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

 

Appare chiaro che la verifica del differenziale deve essere sempre valutata, a meno che la zona sia la VI; ovvero solo aree esclusivamente industriali. Ed in caso di mancanza della zonizzazione? (e già qui mi viene da ridere, dato che doveva essere obbligatoria dal 2000.. cosa aspettano?). C'è una circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente del 6 settembre 2004 che specifica chiaramente l’obbligatorietà della sua verifica. Pertanto le obiezioni poste sono inutili e fuorvianti.

Ricapitolando: la relazione presentata è nulla in quanto non eseguita con strumentazione idonea e tarata (e vorrei vedere il certificato del tecnico competente).

Il differenziale deve essere verificato SEMPRE.

In caso di supero, allora i livelli devono essere ridotti, se non è possibile la licenza ritirata.

Andate ancora dal Sindaco, e fate chiudere la baracca….

Cordiali saluti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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