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La valutazione del clima acustico per le nuove aree residenziali
Aprile
2009 - A cura di Luciano Mattevi L’art. 8, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede l’obbligo di produrre una valutazione del “clima acustico” per i nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità di infrastrutture stradali, aeroporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Un adempimento istituito in forza della necessità di operare una concreta opera preventiva nei confronti dei possibili soggetti esposti al rumore prodotto da tali opere. A distanza di oltre 13 anni dalla data di approvazione della citata legge quadro, qual è lo stato dei lavori? Io vivo in una piccola cittadina, immersa nel cuore delle Dolomiti dove la cura dell’ambiente, oltre ad un obbligo sociale nel rispetto di un bene collettivo, rappresenta anche una necessità, per un’economia basata in larga parte sul turismo. Ciò nonostante, non vi è un solo comune dell’intera Provincia che abbia inserito tale adempimento nelle norme di attuazione al Piano Regolatore Generale. Non illudiamoci che le cose siano tanto diverse nel resto dell’Italia dove, salvo qualche rara eccezione, l’applicazione di tale adempimento è lasciata alla sensibilità di poche virtuose Amministrazioni. Costruire edifici residenziali a ridosso di infrastrutture stradali rumorose o complessi industriali consolidati non è una necessità ne, tanto meno, un obbligo, bensì una mera volontà, il più delle volte speculativa, dato l’alto valore dei terreni edificabili. Eppure il senso della norma è chiaro ed essenziale. Il citato disposto normativo, infatti, non vieta l’edificazione di case a ridosso di opere rumorose esistenti, quanto ne stabilisce una condizione; in un primo tempo formale, legata alla valutazione del clima acustico e, in uno successivo, operativa: adottare le necessarie soluzioni, progettuali e tecniche, per consentire ai futuri occupanti una condizione di vivibilità accettabile. In altre parole, l’abitabilità di un luogo è anche legata alla sua condizione di salubrità, sancita dall’art. 32 della Costituzione, per la quale è necessario operare, preventivamente, una valutazione tecnica, attraverso la quale prendere coscienza degli eventuali adempimenti richiesti e, quindi, degli eventuali oneri a carico del soggetto cui fa capo l’opera (progettista/costruttore), il quale potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui i futuri acquirenti intendessero risolvere in giudizio il disagio patito. Pare superfluo e ridondante porre l’accento sugli effetti indotti dal rumore, siano essi di carattere emotivo, psicologico od anche fisico; effetti che si ripercuotono sull’intera collettività, non solo in termini di accresciuti costi sanitari per cure mediche, ma anche amministrativi, indotti dalla realizzazione delle opere di mitigazione acustica, nonché patrimoniali, a causa della perdita del valore immobiliare. A questo punto, è evidente che, nell’analisi fra costi e benefici, l’ago della bilancia pende decisamente a favore della prevenzione, la quale non va intesa come appesantimento dell’iter burocratico, volto all’ottenimento del permesso di costruire, quanto come analisi ragionata e consapevole di quali devono essere gli obblighi di colui che esercita un’attività imprenditoriale, nel rispetto delle aspettative del soggetto che alimenta e da ragione alla sua esistenza, ossia l’acquirente.
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