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Requisiti acustici degli edifici. Qualcosa sta cambiando…forse in peggio

Luglio 2009 - A cura di Luciano Mattevi
 

All’epoca in cui fu emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” molti costruttori ebbero a esprimere la propria contrarietà, giudicando il citato disposto normativo eccessivamente restrittivo, specie in un contesto costruttivo privo di adeguata sperimentazione. Una critica che poteva essere considerata pertinente, così come pure il timore che, nella prima fase di applicazione, la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche avrebbe potuto non soddisfare appieno il requisito minimo imposto dal decreto. Di qui una lunga fase di critiche e osservazioni che si estesero anche agli ambiti accademici e giuridici, poiché il decreto era disseminato, fra l'altro, di piccole e grandi contraddizioni, quali: non veniva indicato il soggetto preposto alla verifica, non veniva indicato se gli adempimenti imposti fossero applicabili anche alle costruzioni esistenti e altro ancora.

Ciò nonostante, la norma iniziò il suo percorso, affrontando, più o meno uniformemente all’interno dei diversi regolamenti edilizi locali, il compito della progettazione e delle tecniche costruttive, mirate a soddisfare tale adempimento. I benefici furono ben presto evidenti, non solo per l’utente finale, l’acquirente, una figura troppo spesso trascurata all’atto dell’acquisto di un bene così importante e prezioso, ma anche per le numerose aziende che svilupparono prodotti specifici, fino a quel momento dedicati ad una nicchia marginale di mercato. Il tutto prosegui in un clima di apparente pacifica convivenza, nonostante fossero comunque molte le figure imprenditoriali che storcevano il naso di fronte a un simile adempimento, malgrado le responsabilità, specie quelle amministrative, fossero, in concreto, assai limitate.

La situazione mutò radicalmente a seguito della pronuncia n. 2715/07 del Tribunale di Torino, con la quale venne quantifica, nella misura del 20%, la minusvalenza dell'immobile oggetto di compravendita a causa di un difetto di progettazione e/o costruzione che potesse aver determinato un livello del rumore superiore a quello imposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Una sentenza che fece da precursore a molti altri contenziosi che si andarono ad attivare un po’ in tutto il territorio nazionale, stimolando l’attenzione di una problematica fino ad allora sottovalutata.

Per dovere di cronaca, ritengo tuttavia opportuno evidenziare che, in certi casi, venne fatto un uso distorto di tale pronunciamento, giacché è notizia assai diffusa che alcuni “professionisti” proponevano agli acquirenti di nuovi edifici l’avvio di un contenzioso con il costruttore dell’immobile, pattuendo una quota parte dell’indennizzo eventualmente riconosciuto. Una prassi eticamente da condannare, poiché venne fatto un uso improprio del diritto, considerato alla stregua di una mera speculazione finanziaria, sviando così dal principio ispiratore che mirava a riconoscere il giusto indennizzo per il danno subito. Di certo un comportamento tanto irresponsabile non deve essere stato ignorato dal legislatore, giacché con l’approvazione il 10 giugno scorso al Senato del disegno di legge 2320-bis/B/C, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008”, è stato introdotto, all’art. 11, comma 5, il seguente disposto “…In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Quali saranno le conseguenze di tale norma è difficile prevederlo. D’altra parte, se è pur vero che nelle rivendicazioni del danno patito per i nuovi edifici non sono applicabili i requisiti acustici imposti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, altrettanto vero è che tale decreto rimane ancora oggi valido come vincolo costruttivo per l’ottenimento delle relative autorizzazioni all’edificazione, rilasciate dalle Amministrazioni locali.

In ogni caso, si può ritenere che, nell'ambito del diritto, è stato compiuto un deciso passo indietro per quanti prendono possesso di un’abitazione acusticamente inadeguata, giacché viene negato loro la possibilità di poter riconoscere il danno subito. Anche per questo motivo è necessario attendersi una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione pubblica all’atto dell’autorizzazione all’agibilità o abitabilità dei locali adibiti ad uso abitativo, poiché credo orami superfluo sottolineare l’importanza di poter contare su edifici acusticamente isolati, allo scopo di assicurare un’adeguata protezione, sia per questioni di comfort, sia di privacy, ma più in generale di tutela del benessere psico-fisico, degli occupanti.

Al momento, quindi, non resta che attendere il preannunciato riordino della materia che dovrebbe avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, almeno secondo il ruolino di marcia imposto dall'Unione Europea.

 

 

 

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