Ambienti
di lavoro
La valutazione del rumore
L'ipoacusia da rumore rimane ancor oggi la principale malattia di origine professionale
registrata negli ultimi anni in Italia. Negli anni 2002-2004, infatti, le
ipoacusie e sordità hanno rappresentato il 32% delle malattie professionali
denunciate e il 42% dei riconoscimenti, vale a dire i casi indennizzati e quelli
definiti positivi senza indennizzo. A esserne colpiti sono però quasi
esclusivamente gli uomini che arrivano al 97% del totale. Per quanto riguarda
l'età, invece, la malattia tende a manifestarsi tra i 35 e 64 anni,
concentrandosi soprattutto nella fascia di età fra 50 e 64 anni, dove le
denuncia arrivano a superare il 50% dei casi. (Fonte: Inail del 28.10.2005)
A
partire dal 1991, con l’entrata in vigore del D.Leg. n. 277/91, sono stati
introdotti dei valori limite di esposizione al rumore, il superamento dei quali
comporta l’adozione, da parte del datore di lavoro, di una serie di
provvedimenti a tutela dei lavoratori.
Prima
di tale data, il rumore negli ambienti lavorativi era regolamentato da norme che
non definivano dei livelli tecnici di sicurezza da raggiungere per assicurare
l’igiene del lavoro, bensì da prescrizioni di carattere generico, mirate a
prevenirne i danni. Di conseguenza, erano i diversi orientamenti
giurisprudenziali a definire il grado di responsabilità; improntato, solo in
tempi relativamente recenti (sul finire degli anni ‘70), a rigorosi principi di
“tutela della salute”.
In
questo contesto, si inseriscono il d.P.R. n. 547/1955 e il d.P.R. n. 303/1956.
In
particolare, l’articolo 377 del D.P.R. n. 547 del 1955 recante “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro” imponeva ai datori di lavoro
di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate,
qualora siano mancate o siano stati insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
Mentre, l’art. 24 del D.P.R. n. 303 del 1956 recante “Norme generali per
l’igiene del lavoro” prescriveva che “Nelle lavorazioni che
producono (...) rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti
consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensità”.
Panoramica del quadro normativo
Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195
Con il
D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 recante “Attuazione della direttiva
2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (rumore)” sono stati definiti i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Il
menzionato decreto abroga le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n.
277/1991, la voce "rumori" della tabella allegata al D.P.R. n. 303/1956 e,
limitatamente al danno uditivo, l'art. 24 dello stesso D.P.R., andando pertanto
a costituire la nuova normativa di salute e sicurezza relativa ai rischi
conseguenti all'esposizione al rumore. In particolare, il nuovo decreto:
- fissa i
valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco;
- indica
i requisiti in base ai quali il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione
dei rischi sopra citati (rischi derivanti dagli agenti fisici ), deve valutare
il rumore durante il lavoro;
-
stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i
rischi alla fonte o per ridurli al minimo;
-
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il
lavoro (l'udito).
I
valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono
fissati a:
Valori
limite di esposizione: LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140
dB(C)] riferito a 20 mPa;
Valori
superiori di azione: LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C)]
riferito a 20 mPa;
Valori
inferiori di azione: LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C)]
riferito a 20 mPa.
Novità introdotte
La
soppressione circa l’obbligo di istituire il registro degli esposti se il rumore
è superiore a 90 dB(A).
Il
contenimento dei valori limite di esposizione rispetto a quanto precedentemente
disposto dal D.Lgs. n. 277/91.
La
sorveglianza sanitaria per valori di Lep(d) superiori a 85 dB(A).
La
messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
per valori di Lep(d) superiori a 80 dB(A).
L’obbligo da parte del datore di lavoro di “fare tutto il possibile” affinché
vengano indossati i DPI per valori pari o superiori a 85 dB(A).
Gli
obblighi informativi e formativi per valori uguali o superiori a 80 dB(A).
Infine,
è previsto che il datore di lavoro tenga conto dell’attenuazione prodotta dai
DPI dell’udito indossati solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite
di esposizione.
Il datore di lavoro dovrà adottare, inoltre, misure di prevenzione, al fine di
eliminare i rischi alla fonte e di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione, tra cui in particolare i
seguenti:
a)
adozione di altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione al
rumore;
b)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minore rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al
Titolo III del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m., il cui obiettivo o
effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d)
adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e)
adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f)
opportuni programmi di; manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei
sistemi di lavoro;
g)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso
la
limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Per
consentire un adeguamento alle imprese sono stabiliti termini dilazionati di
adozione delle misure prescritte. In particolare, le disposizioni del decreto
dovranno essere applicate trascorsi sei mesi dalla sua data di entrata in
vigore, ossia a partire dal 14 dicembre 2006.
Per i
settori della navigazione aerea e marittima l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione entra in vigore il 15 febbraio 2011, mentre per i
settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di salute e
sicurezza si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Considerazioni tecniche
Il rischio da rumore dipende
principalmente dal livello sonoro presente nella posizione di lavoro e
dalla durata dell’esposizione giornaliera.
Considerato che il livello sonoro può variare nel tempo, è necessario misurare
il livello energetico medio (livello equivalente) presente durante
l’esposizione. Infatti, secondo il principio dell’Uguale Quantità di Energia, la
lesività del rumore (per quanto riguarda il danno uditivo) dipende dalla
quantità di energia sonora complessivamente assorbita (dose di rumore).
Il
tempo di esposizione può variare da lavoratore a lavoratore, ad esempio in
relazione all’orario di servizio (full-time, part-time, ecc.). Quindi, per
rendere confrontabili i livelli di esposizione, cui sono esposti differenti
lavoratori, la durata della giornata lavorativa è assunta, convenzionalmente,
pari a 8 ore (ISO 1999: 1990). I livelli che si ottengono sono raffrontati con i
valori limite di esposizione, valori superiori di azione,
valori inferiori di azione.
Il
livello di esposizione quotidiana (Lep,d), è dato dalla somma energetica dei
livelli di rumorosità cui il soggetto è esposto durante l’intera giornata,
secondo la seguente espressione.
dove Leq,i
è il livello sonoro equivalente cui il soggetto è esposto nelle diverse
postazioni di lavoro per il tempo ti
, mentre Te corrisponde al tempo
di esposizione giornaliero di 8 ore.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il
nuovo decreto e del suo provvedimento integrativo e correttivo (D.Lgs.106/2009)
è pienamente in
vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori
produttivi dal 01/01/2009.
Il
decreto interviene in modo innovativo per quanto concerne il campo di
applicazione estendendo la tutela a tutte le categorie di lavoratori dei rischi
derivanti dal rumore. All’interno del testo si possono rilevare anche delle
differenze significative rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare è
previsto l’obbligo di attuare un programma di misure di prevenzione e protezione
fin dal superamento dei valori inferiori di azione.
A
queste novità si accompagna la recente pubblicazione della norma tecnica UNI
9432:2008 relativa proprio alle modalità di valutazione del rumore negli
ambienti di lavoro, la quale sostituisce la precedente versione e si allinea
pienamente alle nuove previsioni normative, chiarendo alcuni punti che la
normativa aveva lasciato in sospeso, rimandando proprio alle norme di buona
tecnica.
Alla
luce della nuova normativa, sicuramente più approfondita e dettagliata, dovrà
essere avviata una valutazione dei rischi alternativa rispetto a quanto previsto
dal D.Lgs. 626/1994, a causa dei nuovi criteri introdotti.
Nel
complesso, le modifiche e le considerazioni di merito relative alla tutela dei
lavoratori esposti al rumore derivanti dal nuovo decreto sono molte è molto
complesse e di sicuro prossimo sviluppo.
Pubblicato dal Ministero del
lavoro il nuovo del D.Lgs. n. 81/2008
aggiornato al dicembre 2014
Novità
-
Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13
della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -
Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014,
entrata in vigore il 25/11/2014;
-
Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto
dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71
comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
-
Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di
sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre
2014).
-
Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014, recante “Disposizioni
che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse
allo svolgimento delle relative attività”;
-
Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto
dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti
abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III
categoria;
-
Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n.
23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014;
-
Eliminato il refuso della lettera f), all’art. 69, comma 1.
Per maggiori
approfondimenti consulta la sezione dedicata di
Portaleconsulenti.it
Norme tecniche
Nel
2011 è stata pubblicata la norma UNI EN ISO 9612 relativa all’esposizione
al rumore negli ambienti di lavoro ed è stata conseguentemente aggiornata la
norma UNI 9432. Più recentemente, nel giugno 2012, è stata pubblicata la
norma UNI 11450 sulla valutazione dell’esposizione di lavoratori che
fanno uso di cuffie, cornette e auricolari. Queste norme, molto importanti per
l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di rischio da rumore, si
accompagnano al TR UNI 11347:2010 dedicato ai criteri per la
predisposizione dei programmi aziendali di riduzione dell’esposizione al rumore.
Nel corso del 2015 è stata pubblicata la normativa UNI ISO 1999:2015
“Acustica - Stima della perdita uditiva indotta dal rumore” la quale
definisce un metodo per calcolare lo spostamento permanente della soglia
uditiva di popolazioni adulte causata dall’esposizione a rumore, compresa la
distribuzione statistica nell'intervallo di frequenze audiometriche in
funzione del livello e della durata dell’esposizione. Essa fornisce la base
per il calcolo del danno uditivo secondo varie formule quando i livelli di
soglia uditiva superano un certo valore, la cui scelta è al di fuori del
campo di applicazione della norma.
La norma può essere applicata al calcolo del rischio di perdita uditiva
causata dall'esposizione regolare al rumore sul lavoro o per qualsiasi altra
esposizione al rumore ripetuta ogni giorno. La misura dell'esposizione al
rumore per una popolazione a rischio è il livello di esposizione al rumore
normalizzato ad una giornata lavorativa nominale 8 ore, LEX, 8 ore, per un dato
numero di anni di esposizione. La norma si applica a rumori di frequenza
minore di circa 10 kHz, costanti, intermittenti, fluttuanti, irregolari, o a
carattere impulsivo.