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Il volume degli spot è troppo alto? E’ stato emanato un provvedimento per limitarlo
Gennaio 2007 - A cura di Luciano Mattevi
 

A quanti di Voi sarà capitato di essere presi di soprassalto quando, nel bel mezzo di un programma televisivo, viene trasmesso lo “stacchetto” pubblicitario? Un’esperienza spiacevole specie quando, magari, ci viene additata la responsabilità di non essere in grado di gestire nemmeno il volume del televisore o di soffrire di una momentanea ipoacusia.

Per catturare l’attenzione del teleascoltatore le emittenti ricorrono ai più svariati espedienti fra cui, per l’appunto, quello di aumentare la potenza sonora di diffusione dei messaggi pubblicitari. Al riguardo, recentemente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha disciplinato, con delibera n. 157/06/CSP del 10 ottobre 2006, recante “Misure urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite”, il livello sonoro delle trasmissioni pubblicitarie. Un provvedimento atteso da tempo, giacché già l’art. 12, comma 1 della Legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” modificava l’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 prevedendo il divieto, da parte della concessionaria pubblica e dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva, di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. Un provvedimento che è rimasto a lungo disatteso, poiché privo degli adeguati parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento che avrebbero dovute essere emanate con successivo provvedimento, così come indicato dalla stessa Autorità nella delibera n. 132/06/CSP dello scorso luglio.

Gli indicatori stabiliti dalla delibera n. 157 dell’AGCOM sono frutto dell’analisi tecnica condotta dall’Istituto Superiore del ministero delle Comunicazioni, il quale ha individuato il metodo per calcolare lo scostamento fra il livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita e quello relativo al livello sonoro del programma, stabilendo che tale differenza non può in ogni caso superare il limite di tolleranza del 15%, corrispondente ad una differenza di 0,6 dB, per il 30% dell’insieme delle misure del segnale audio della trasmissione oggetto di verifica.

Ogni campione del segnale audio è costituito da una sequenza di 30 misure del segnale della durata di 30s. ciascuna, ottenute effettuando un campione del segnale audio del livello efficace medio (Root Mean Square – Radice Quadrata della Media – RMS) nella banda audio da 0 a 16.000 Hz.

Da un esame condotto dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, trasmesso al Ministero delle Comunicazioni nella relazione del 16 giugno 2006, è emerso che, sulla base di un monitoraggio effettuato su un campione di trasmissioni televisive, nella maggioranza dei casi il livello sonoro dei messaggi pubblicitari è risultato superiore a quello del resto dei programmi, sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori. In particolare, le misure oggettive effettuate sui campioni hanno mostrato che l’83% di essi presenta un livello RMS della pubblicità superiore a quello del programma. La differenza media è stata di 1,8 dB (corrispondente ad un limite di tolleranza del 51%). Mentre, le misure soggettive evidenziano che la predetta differenza è stata percepita nel 57% dei casi.

Un panorama chiaramente esaustivo di come siano state in gran parte disattese le limitazioni imposte dal regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, il quale reca il divieto di diffondere messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.

La delibera n. 157 dell’ottobre 2006 ha stabilito, inoltre, che le emittenti avevano 30 giorni di tempo per adeguarsi alle predette limitazioni, termine oltre il quale, in caso di accertate violazioni, verranno applicate le relative sanzioni, le quali variano da un minimo di 5.165 ad un massimo di 51.646 Euro.

Con l’approvazione di tale regolamento, l’AGCOM ha fissato per la prima volta alcune soglie minime che le emittenti devono rispettare. Ciò nonostante, il documento approvato avrà efficacia fino all’emanazione di un successivo provvedimento definitivo, il quale dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di approvazione della delibera n. 157.

Nonostante i notevoli dubbi, ancor oggi insoluti, circa la reale efficacia di poter garantire il controllo di un palinsesto televisivo così esteso, pare doveroso dare atto dell’impegno assunto dall’AGCOM al fine di porre fine, finalmente, ad un cattivo costume, in primo luogo poco rispettoso di quella stessa utenza per la quale la pubblicità intende affidare le sorti commerciali di un determinato prodotto reclamizzato. E’ da auspicare, invece, che il successo di un prodotto non derivi dall’essere il più “urlato”, bensì quello di saper fondare le proprie doti sulla qualità e il prezzo, così come, in numerose occasioni, il mercato ha dimostrato.
 

 

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