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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Tutela mancata

 

Egregio Lettore,

preservare il rispetto delle esigenze altrui è, innanzitutto, una dimostrazione di sensibilità del vivere civile. Quando tale prerogativa viene a mancare, è un segnale che desta una qualche preoccupazione, dal momento che viene ad essere limitata la salvaguardia di un proprio Diritto, oltreché dimostrata la scarsa efficacia dell'azione pubblica, chiamata ad intervenire anche per questioni non specificatamente rivolte alla verifica dei meri limiti di rumore, ossia circa l'osservanza dei semplici orari.

In tali particolari contesti, il disturbato è rinviato ad utilizzare altri strumenti, comunque utili, ancorché maggiormente onerosi, per sopperire ad una propria legittima esigenza, dal momento che, in carenza di un controllo dell'Autorità pubblica, non vi è altro rimedio che disporre di un'analisi fonometrica ad opera di un proprio consulente privato, perlomeno riconducibile alla figura di Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA), ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della L.447/95, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale potrà essere da Lei chiamato a valutare se le immissioni di rumori generate dall'attività superino o meno i valori limite (assoluti e differenziali) previsti dal d.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Qualora all'esito di tali verifiche venisse comprovato il supero di anche uno solo dei limiti sopra indicati, potranno essere informati dei risultati il Comune e l'ARPA territorialmente competenti, affinché questi abbiano occasione di dare corso agli opportuni accertamenti del caso, dal momento che una loro conclamata inerzia potrebbe stimolare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, qualora il riconosciuto supero di tali limiti potesse far presagire ad una potenziale condizione di pericolo o di degrado psico-fisico nei confronti di coloro che sono esposti a livelli di rumore verificatisi, attraverso idonea perizia tecnica, inaccettabili, aggravata dal mancato avvio di una debita azione limitatoria, instaurata dall'Autorità sindacale locale a carico di colui che è stato indicato come responsabile dei disturbi lamentati.

Appurata dunque la relativa complessità del caso presentato, pare utile poter venire affiancati in questo percorso rivendicativo da un consulente legale, quale figura patrocinatrice degli interessi Suoi e, se del caso, di quella parte di condomini parimenti coinvolti nella vicenda.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

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