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Ultimo aggiornamento: 05 settembre 2023

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Rumori molesti provenienti da parco giochi

 

 

 

Egregio Signor Simone,

La gestione di attività svolte all'interno di aree ricreative, anche se di pertinenza pubblica, qualora diano origine ad immissioni sonore moleste può essere regolata dal Comune usufruendo degli strumenti conferiti all'Ordinamento amministrativo locale dall'articolo 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In particolare, il Comune può disciplinare l'utilizzo del campo da basket individuando degli opportuni orari di apertura, così pure definire delle procedure tecniche, quali l'adozione di appositi schermi protettivi (tomi o barriere) che consentano di contenere la diffusione del rumore verso le aree abitate. Tali provvedimenti, per il vero, avrebbero potuto già trovare adozione in occasione del rilascio del relativo titolo autorizzativo alla realizzazione del campetto, usufruendo a tal fine dei risultati espressi dal documento di previsione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95) che il proponente dell'opera era tenuto a presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione alla sua realizzazione.

Al Comune compete inoltre l'attività di controllo (ex art. 14, L.447/95), usufruendo se del caso del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), all'esito della quale potranno trovare adozione le opportune misure di salvaguardia delle popolazione esposta al rumore e sulla scorta della quale decidere finanche di ripristinare le precedenti misure di gestione del campetto, ossia la sua apertura all'interno di specifiche ed opportune fasce orarie, qualora questo rappresenti di per sé una soluzione adeguata e risolutiva.

Qualora le invocazioni e le lamentele manifestate all'Amministrazione comunale, avviate mediante comunicazione scritta agli Uffici competenti, non sortissero i benefici sperati, potrà essere rinviato l'esame del caso ad un preliminare consulto legale, attraverso il quale riconoscere le eventuali carenze dell'azione amministrativa e le possibili rivendicazioni da intraprendere nell'ambito di quanto previsto dall'ex art. 844 c.c. (immissioni) o, qualora ne sussistessero le specifiche condizioni, nell'ambito delle responsabilità penali richiamate dall'ex art. 659 C.P..

In un caso simile, la Cassazione con sentenza 21172 2015, della Terza sezione civile, ha deciso che se l'impianto sportivo disturba le persone che abitano nelle vicinanze, allora gli orari di apertura dovranno essere limitati. È quanto è successo in un Comune della provincia di Como, dove una famiglia che abitava vicino al campo del Comune ha agito in via civilistica. La parola fine è stata messa dalla Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, respingendo il ricorso dell'amministrazione comunale. Il campo di calcio potrà essere aperto solo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15-19.30 mentre, nel weekend, la restrizione sarà ampliata alle fasce orarie 10-12.30 e 15-17.

Pare dunque utile cercare dapprima di perseverare nell'azione di convincimento agli Organi comunali, usufruendo a tal fine della solidarietà di coloro che lamentano il medesimo disagi da rumore e, se del caso, supportando tali lagnanze con i risultati di un rilievo fonometrico eseguito da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) da Lei incaricato, grazie al quale fornire un utile supporto tecnico di prova circa l'entità delle immissioni sonore reclamate.

Un cordiale saluto.

 

 

La Redazione: 05.09.2023

 

 

 

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