Requisiti
sorgenti sonore
Adempimenti in capo al
d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215
Valutazione per i luoghi
di
pubblico spettacolo
In
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", è stato emanato il d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 recante
"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
e nei pubblici esercizi", il quale stabilisce i limiti di rumorosità consentiti
all'interno di quei locali pubblici caratterizzati da diffusione di musica ad
alto volume, a protezione degli avventori dall'esposizione al rumore.
Infatti, è
ormai noto che l'esposizione prolungata a livelli di rumorosità elevata può
causare una progressiva riduzione della capacità uditiva; non a caso tale
decreto viene anche definito "decreto discoteche", poiché principalmente rivolto
a ridurre i livelli di rumorosità elevati che tipicamente sono presenti
all'interno di questi locali, i cui livelli equivalenti (LAeq) possono
raggiungere anche i 110 dB.
Tale
decreto stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora consentiti nei
locali e stabilisce obblighi per i gestori in relazione alla verifica di tali
livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione. Sono altresì
precisate le modalità con cui i gestori devono eseguire la verifica, per la
quale devono avvalersi di un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'Elenco
nazionale (ENTECA »
sito).
Il
campo di applicazione di tale decreto, durante questi anni, è stato più volte
rivisto, assoggettando, inizialmente, a tale limitazione tutti gli esercizi
pubblici, quindi anche quei locali in cui l'impianto elettroacustico veniva
impiegato esclusivamente come sottofondo musicale, per poi essere
successivamente confinato, attraverso l'art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n.
179, ai soli luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
Con il
parere del Ministero dell'Ambiente del 30 aprile 2004 (documento
PDF 2.301 KB) s'è stabilito che "...qualora
l'attività di somministrazione e bevande sia esercitata congiuntamente ad una
attività di intrattenimento o svago (sia essa di carattere permanente o
temporaneo e avvenga in ambiente chiuso o all'aperto) che preveda l'utilizzo di
impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, l'attività
ricade sotto la previsione dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.
215 con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore.".
Nella
sezione "Pubblicazioni" sono riportate le
Linee guida applicative al decreto,
un documento redatto dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA) allo
scopo fornire un supporto all’applicazione dei contenuti della legge. Il
documento, è destinato, in particolare, ai TCA che devono
eseguire, per conto dei gestori, la verifica dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore presenti all’interno dei locali.