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Ultimo aggiornamento: 07 ottobre 2018

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La risposta della Redazione

 

 

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Gent.ma Lettrice,

rattrista constatare che, a quasi un ventennio dall'emanazione della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", abbiano ancora occasione di manifestarsi siffatte incresciose situazioni, in palese violazione dei Diritti costituiti che tutelano l'integrità psicofisica delle persone, altrimenti sottomesse ad arcaiche preclusioni. L'agente responsabile di immissioni moleste dovrebbe saper dimostrare, con sano spirito di intraprendenza e "senso civico", la capacità di rispondere autonomamente al lamentante, adoperandosi per analizzare i termini del disagio e, se del caso, avviando le adeguate misure protettive, evitando che la persona disturbata dai rumori debba ricorrere all'Autorità per poter difendere una propria legittima esigenza.

Fatto salvo quanto sopra esposto, pare utile ricordare che la norma pubblicistica, in capo alla menzionata Legge quadro, sancisce l'obbligo di ricondurre l'esercizio di siffatte attività all'interno dei valori limite differenziali di immissione indicati dall'art. 4, c. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali sono verificati all'interno degli ambienti abitativi esposti ai rumori, parimenti a quanto precisato al punto 2 della Circolare ministeriale dd. 6 settembre 2004 di "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali". Inoltre, qualora la diffusione del rumore dovesse intercettare anche l'ambiente esterno, vi è l'obbligo di rispondere anche ai valori limite assoluti (emissione/immissione) definiti dalla Classificazione Acustica comunale.

A tal fine, in via preventiva, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è assoggettato ad una valutazione previsionale dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della citata Legge quadro, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), a mezzo della quale definire gli opportuni presidi utili per assicurare il rispetto dei predetti valori limite e, quindi, limitare il disturbo arrecato alla popolazione esposta ai rumori da questa generati.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalla presenza o meno della predetta documentazione e sempreché l'Amministrazione locale non abbia inteso assoggettare l'esercizio di tale attività ad una specifica autorizzazione in deroga ai limiti richiamati dalla normativa di settore, nel qual caso avrebbe comunque dovuto indicate le giornate, le opportune fasce orarie oltreché le misure per poter ridurre al minimo il disturbo alla popolazione esposta ai rumori, potrà essere dato corso alle opportune verifiche del caso, demandando all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) l'espletamento dei relativi controlli.

Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, venisse accertato il supero dei predetti limiti, a carico del trasgressore è prevista l'erogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, c. 2 della L.447/95, nonché l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore. Tale fattispecie, potrà, se previsto dal caso o a fronte di manifesta latenza delle Autorità locali, venire rinviata all'esame dell'Autorità giudiziaria, in relazione all'ipotesi contravvenzionale in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone, sempreché i disagi lamentati intercettino una pluralità di soggetti esposti, ossia più condomini, i quali potranno manifestare le condizioni lamentate e la cause da cui queste hanno tratto origine.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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