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La risposta della Redazione

 

 

...Musica in condominio

 

Egregio Signor Andrea,

la Legge offre numerosi spunti attraverso i quali veder riconosciuto il Diritto alla quiete e tranquillità all'interno delle proprie mura domestiche. In ogni caso, è bene che tali azioni vengano assunte attraverso canali ufficiali, previsti dall'Ordinamento, piuttosto che tentare affannose, quanto inutili, recriminazioni verbali che spesso non fanno altro che esacerbare i già difficili rapporti con il vicinato.

Le immissioni sonore generate dall'uso di strumenti musicali all'interno dei condomini può trovare riscontro nelle limitazioni assunte dai regolamenti comunali di Polizia Locale o di igiene e sanità, assunti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", i quali solitamente definiscono le fasce orarie all'interno delle quali possono essere svolte siffatte attività; dai regolamenti di condominio che, al pari di quanto avviene per l'Autorità locale, stabiliscono le c.d. "ore di riposo" e le ore nelle quali è consentito l'uso di apparecchiature rumorose, fra cui vengono annoverati anche gli strumenti musicali.

L'osservanza circa il rispetto di tali limitazioni è assunta, nel primo caso, direttamente dal personale incaricato del Comune territorialmente competente, mentre nel secondo caso i fatti vanno opportunamente segnalati all'Amministratore del condominio ed altresì assunti all'interno di un'eventuale disputa civile.

Qualora, tali preminenti deterrenti non siano in grado di assortire adeguato riscontro, potrà essere deciso di rinviare il caso all'attenzione del Giudice, attraverso il ricorso ex articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone, in ambito penale; oppure, in ambito civile, facendo ricorso all'assunto in capo all'articolo 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste. In entrambi in casi, risulta utile e per ricorso al Tribunale civile addirittura necessario, il riscontro di adeguata prova tecnica, assunta per mezzo di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso la quale sostenere l'eventuale avvenuto supero della soglia della c.d. "normale tollerabilità", verificata all'interno delle abitazioni esposte al rumore ed in concomitanza delle esercitazioni musicali lamentate.

Qualora il Giudice riconoscesse le ragioni della parte ricorrente, potrà stabilire (ordinare) gli orari nei quali consentire l'esercizio dell'attività musicale e/o la limitazione dei volumi immessi negli appartamenti confinanti, anche attraverso l'adozione di adeguate misure di contenimento del rumore, oltreché, limitatamente al procedimento civile, quantificare l'ammontare del risarcimento per i danni cagionati.

Data quindi la peculiarità degli argomenti presentati, pare utile dapprima voler provvedere ad un consulto legale, assieme al quale valutare l'azione più efficace per veder assicurato, entro breve tempo, il ristabilirsi di una condizione di vita domestica "normale".

Cordialmente.

 

La Redazione: 23.05.2015

 

 

 

 

 

 

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