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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

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Musica ad alto volume diffusi dai pubblici esercizi

 

 

 

Gent.ma Signora Anna,

con riguardo alla Sua lettera, desidero presentare alcune e peraltro sommarie considerazioni che auspico essere utili per una prima definizione del caso.

Parto col dire che la diffusione di musica è tenuta al rispetto dei valori limiti differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore), oltreché dei valori di accettabilità previsti dal d.P.C.M. 1° marzo 1991, qualora il Comune non abbia ancora adottato la Classificazione Acustica del proprio territorio. A tal fine, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o all'installazione di apparecchiature rumorose è soggetta alla presentazione di una documentazione di previsione dell'impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95) con la quale indicare l'entità delle immissioni sonore e le eventuali misure di contenimento adottate per evitare l'insorgere di quelle condizioni che possono far incorrere nel supero delle predette soglie limite al rumore.

In caso dell’insorgenza di disturbi, potrà dapprima essere richiesto un controllo fonometrico al Comune, il quale potrà a tal fine avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), all’esito del quale, qualora venisse accertato il supero dei limiti al rumore, il Comune sarà tenuto a disporre dei relativi provvedimenti sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatori (diffida) con i quali assicurare il rientro nelle soglie limite al rumore.

In difetto di tali azioni di salvaguardia e qualora il disturbo si estendesse ad una pluralità di individui, sarà possibile presentare un esposto all'Autorità Giudiziaria (ex art. 659 C.P.) fornendo una chiara, precisa e dettagliata rappresentazione dei fatti che sono all'origine dei disturbi, l'entità del fenomeno, il numero delle persone esposte (le quali potranno sottoscrivere la segnalazione, offrendo disponibilità di essere sentite sui fatti), corredato da registrazioni audio e, qualora possibile, dagli esiti di una rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) grazie alla quale offrire adeguata prova tecnica circa l'entità dei livelli di rumore lamentati.

Nulla esclude che anche un singolo cittadino o una sola famiglia, dopo relativa allegazione delle prove, possa proporre un'azione civile contro i gestori e/o il Comune per inibire tali manifestazioni sonore intollerabili e per proporre l'azione risarcitoria, come conferma recente giurisprudenza. Il fondamento risiede anche nella tutela del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Carta Costituzionale come diritto fondamentale ed incomprimibile e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela le relazioni familiari e la casa. Infatti, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio.

In tali condizioni pare comunque utile voler usufruire di un preliminare consulto legale mediante il quale valutare le azioni da intraprendere, prima delle quali il tentativo, presso il Comune, di invocare adeguate azioni di contenimento dei rumori e, se del caso, una valutazione delle condotte assunte da parte di coloro che sono all'origine di illecite immissioni, ivi compresa un esame circa la legittimità dei provvedimenti autorizzatori, qualora afflitti da manifeste carenze.

Usufruire della coesione di quanti soffrono una situazione di disagio può rappresentare un primo e valido strumento per acquisire davanti alle Autorità una qualche attenzione e, se del caso, per calmierare le spese occorrenti per una efficacie rivendicazione.

Nel ricordare che tali illustrazioni hanno carattere puramente generale, potendo trovare altre e specifiche disamine da un approfondimento più dettagliato del caso, porgo un cordiale saluto.

 

 

La Redazione: 15.05.2023

 

 

 

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