|
|
Site search technology courtesy Free Find
|
|
|
traffico stradale | |
|
traffico ferroviario | |
|
traffico aeroportuale |
La suddivisione elencata assume un significato ben più importante di una semplice classificazione in quanto tiene conto del fenomeno, oramai consolidato dai dati sperimentali, secondo cui la popolazione reagisce al rumore con modalità diverse, dipendenti anche dalla tipologia della sorgente sonora. Risulta peraltro evidente che i maggiori effetti disturbanti sono rivolti a quei soggetti che risiedono nelle immediate vicinanze di tali infrastrutture.
In Italia la normativa di settore, facente capo alla Legge n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", individua per mezzo di specifici regolamenti attuativi i valori limite di rumorosità per ciascun tipo di infrastruttura. Nel caso in cui sia riscontrato il superamento delle soglie limite, è necessario intervenire con un idoneo piano di contenimento del rumore, in relazione a quanto stabilito dal D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
In particolare, il menzionato D.M. prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture hanno l'obbligo di individuare le aree in cui si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti e di presentare al Comune e alla Regione o all'Autorità indicata il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture.
Gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni dalla data di espressione della Regione o dell'Autorità da essa indicata; oppure, dalla data di presentazione del piano qualora la Regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del menzionato D.M., non abbia emanato provvedimenti in materia.
Gli interventi di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
direttamente sulla sorgente rumorosa;
lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
direttamente sul ricettore.
Infine, l'ordine di priorità degli interventi di risanamento è stabilito dal valore numerico dell'indice di priorità P, la cui procedura di calcolo è indicata nell'allegato 1 al citato D.M.
| torna all'inizio |
Pubblicità
|
|
Seminario di introduzione all'acustica e alle vibrazioni Corso gratuito 21-22 settembre 2010 Milano (MI) |
|
D.Lgs. n. 81/2008 Aggiornamento con D.Lgs. n. 106/2009 delle linee guida rischio rumore |
|
Riduzione del rumore negli ambienti di lavoro |
Pubblicazioni contenute
00392
Inquinamentoacustico.it ã - Testata giornalistica registrata al Tribunale di Trento n. 1282 del 28.02.2006 Direttore ed editore: Luciano Mattevi Sito ottimizzato per una risoluzione 1024x768 |