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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Vivere sopra una pizzeria

 

Egregio lettore,

innanzitutto, pare utile iniziare col dire che questa tipologia di attività è soggetta alla verifica sia dei valori assoluti, di immissione e di emissione, definiti dalla Classificazione Acustica del comune, sia di quelli differenziali, indicati dall'art. 4, c. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", questi ultimi sono verificati all'interno degli ambienti abitativi, con le finestre chiuse o con le finestre aperte, a seconda di quale sia la condizione più gravosa. A tal scopo, può venire richiesto l'intervento dell'Organo di controllo, nello specifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), il quale sarà tenuto a valutare i livelli di rumore prodotti dall'attività allorquando abbiano a manifestarsi le condizioni di maggior disturbo, ovvero l’insorgere di quei fenomeni che caratterizzano l'esercizio dell'attività.

A tal riguardo, pare utile ricordare che durante tali preliminari procedure di analisi non è necessario comunicare al soggetto nei cui confronti si stanno conducendo gli accertamenti, l'avvio delle operazioni di verifica, dal momento che, altrimenti, questo avrebbe occasione di alterare i suoi comportamenti o modificare il funzionamento di talune apparecchiature, ad esempio una riduzione dei volumi della musica, condizioni queste che, ovviamente, metterebbero a rischio la veridicità delle stesse analisi, così come peraltro diffusamente riconosciuto dalla oramai consolidata prassi giurisprudenziale. Poter disporre di un rilevamento corrispondente alle reali e più tradizionali condizioni operative, significa anche poter commisurare le successive opere di mitigazione acustica, disposte nel caso in cui venisse accertato il supero dei predetti valori limite.

Si confida, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti, che l'Organo di controllo voglia adottate tutte le opportune precauzioni, affinché l'opera prestata rappresenti un valido ed autorevole strumento di riscontro attraverso cui validare le eventuali successive azioni di rimando che, ricordiamo, constano nell'erogazione della sanzione amministrativa, indicata dall'art. 10, c. 2 della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché nell'emanazione di apposita diffida attraverso cui disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.

Cordialmente.

 

 

 

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