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La risposta della Redazione

 

 

Rumori provenienti da vetreria insediata all'interno di un condominio

 

Egregio Signor Alessandro,

pare difficile considerare che il regolamento edilizio comunale abbia previsto l'insediamento di un'attività di vetreria all'interno di un edificio destinato ad uso residenziale, giacché tali attività, normalmente, sono regolate da precisi vincoli posti a salvaguardia dell'igiene e del decoro delle persone, del tipo: "...è consentito l'insediamento di piccoli laboratori o attività artigianali purché non molesti o nocivi per la salute delle persone".

In ogni caso, l'autorizzazione all'esercizio di un'attività produttiva/professionale è soggetta alla presentazione di un'idonea documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 477 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della menzionata Legge quadro.

A questo punto, v'é innanzitutto da chiarire se tale attività sia stata o meno regolarmente autorizzata dal Comune, nel qual caso la stessa è assoggettata ai limiti di rumore assoluti (emissione ed immissione definiti dalla Classificazione Acustica del Comune) e a quelli differenziali indicati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la cui richiesta di verifica fonometrica può essere inoltrata allo stesso Comune o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti.

Qualora invece l'attività rientrasse in un contesto prettamente privato (hobbistico), la rivendicazione dei rumori può trovare una sua connotazione all'interno della tradizionale disputa fra privati, usufruendo dei termini previsti dall'articolo 844 c.c. (immissioni) e/o, qualora il disturbo si estendesse ad un numero indeterminato di condomini, alle responsabilità sanzionatorie previste dall'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone.

L'avvio di un'azione civile (art. 844 c.c.) o penale (art. 659 C.P.) è utile sia preceduto da un consulto con un legale, grazie al quale valutare le azioni da intraprendere per riuscire a definire al meglio, quindi anche rapidamente, la risoluzione ai disagi lamentati.

Cordiali saluti.

 

 

La Redazione: 07.11.2018

 

 

 

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