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La risposta della Redazione

 

 

Valutazione impatto acustico per pubblico esercizio

 

Gent.ma Signora Francesca,

vale sempre la regola "prevenire è meglio che curare". Infatti, la documentazione inerente l'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", rappresenta uno dei principali strumenti di salvaguardia della popolazione esposta al rumore ma, soprattutto, è anche uno dei principali elementi di garanzia attraverso i quali il proponente dell'attività o dell'opera ha modo di valutare la sostenibilità di un determinato progetto imprenditoriale, al fine di evitare di porsi in contrasto con un contesto abitativo esistente, quindi sollevarsi da eventuali liti che implicherebbero costi e limitazioni che potrebbero finanche difficili da fronteggiare.

Per questo, la valutazione del rumore mira a stabilire, attraverso un'analisi eseguita da parte di personale competente e qualificato, ossia da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), se l'esercizio dell'attività o l'impiego di determinate apparecchiature possano, in relazione alle caratteristiche dei luoghi nei quali questi operano, rispettare i limiti di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", sia in relazione ai valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, sia di quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del menzionato d.P.C.M. del '97.

Inoltre, qualora l'attività ricadesse fra quelle indicate all'interno dell'Allegato B, al d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 277, recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", ossia di quelle considerate a bassa rumorosità, fra le quali ricadono anche le "sale da gioco", le stesse sono escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, la quale è invece sostituita da una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà da parte del proponente. Da tale regime semplificato sono peraltro esclusi i "bar".

Per il caso da Lei presentato e, in generale, per tutte quelle condizioni nelle quali non sussiste una chiara rassicurazione che l'attività sia in grado di rispettare i limiti di rumore, risulta preferibile voler far eseguire un'idonea valutazione del rumore da parte di un TCAA, al fine di definire, fin da subito, eventuali soluzioni di contenimento dei rumori, quali, nel caso da Lei presentato, la realizzazione di una controparete o di un controsoffitto adatti a migliorare l'isolamento acustico dei locali nei quali si svolge l'attività, dal momento che, in diversi casi, le prestazioni acustiche degli edifici non sono in grado di abbattere adeguatamente anche quei rumori moderati generati dal vociare degli avventori o dalle emissioni sonore prodotte dalle macchine da gioco. Di conseguenza, pare difficile poter eseguire tali interventi dopo l'avvio dell'attività, considerato che ciò determinerebbe un significativo aumento della spesa, anche a causa del mancato guadagno durante il periodo di fermo dell'attività necessario per l'esecuzione dei lavori di sistemazione.

Cordiali saluti.

 

 

La Redazione: 07.11.2018

 

 

 

 

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