La
risposta della Redazione
Il suono (rumore) delle campane
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore,
pur
non entrando nell'ambito di quelle che possono essere considerazioni legate alle
tradizioni culturali locali e di come tale suono possa o meno offrire
un'impronta distintiva dei luoghi e delle origini dai quali trae origine, preme
invece soffermarsi su un'analisi, ancorché sommaria, del diritto, evidenziando
come ad
oggi, il disagio prodotto dal suono delle campane è stato interessato da
numerose interpretazioni giurisprudenziali, in prevalenza concordi nel ritenere
che anche questa tipologia di sorgente vada
compresa nell'ambito dei controlli previsti per le sorgenti fisse
richiamate dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento
acustico).
Pur tuttavia, se da un lato l'uso delle campane per i rintocchi
dell'orologio è vincolato al
rispetto dei valori assoluti (immissione/emissione) definiti dalla
Classificazione Acustica del
territorio comunale o, in sua assenza, dei limiti di accettabilità previsti
dall'articolo 6, del d.P.C.M. 1°
marzo 1991, dall'altro l'impiego delle campane in occasione di funzioni
liturgiche è escluso da tale vincolo, essendo invece assoggettato alle
disposizioni imposte dal vigente diritto concordatario.
A tal riguardo, pare
altresì utile
considerare che la Conferenza
Episcopale Italiana (CEI), nel riconoscere che il suono delle campane è finalizzato al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni
liturgiche, nonché a
cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana, ha inteso altresì precisare che l'uso di tale "strumento" vada strettamente limitato a tale impiego,
ponendone dunque opportunamente dei limiti agli eccessi.
Ciò considerato, fatte salve le limitazioni imposte da questi e da altri
eventuali restrizioni assunte dal
Comune all'interno dei rispettivi Regolamenti locali di igiene e sanità o di
Polizia municipale, cui
possono trovare riscontro anche specifiche fasce orarie, limitatamente all'uso
delle campane per i
rintocchi dell'orologio, potranno essere attivate le opportune verifiche
fonometriche all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
Da
tali precisazioni, sono peraltro escluse eventuali rivendicazioni nell'ambito
della salvaguardai della tranquillità e della quiete pubblica riprese
dall'articolo 659 C.P., e di quelle riconducibili alle immissioni moleste in
capo all'assunto dell'articolo 844 c.c., per le quali pare comunque utile voler
preventivamente usufruire di un adeguato consulto legale attraverso il quale
individuare il canale di rivendicazione più confacente per sopperire alla
soluzione di tale specifico caso.
Cordiali saluti.
La Redazione:
06.10.2018