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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Strada non conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004

 

Egregio Signor Fausto,

i termini presentati non risultano sufficienti per poter stabilire, con certezza, le condizioni attraverso cui è possibile invocare un ripristino dei valori entro i limiti indicati dal d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", ciò a partire dal fatto che la strada, per essere assimilata ad infrastruttura di nuova realizzazione, è necessario appurare che il progetto definitivo sia stato approvato dopo l'entrata in vigore del citato decreto, ossia dopo il 16.06.2004.

Altro elemento che suscita qualche perplessità è che le verifiche siano state apportate ai valori assoluti (immissione) indicati dalla Classificazione Acustica comunale, piuttosto che ai valori ripresi dalla Tabella 1 (Strade di nuova realizzazione) del citato decreto, valida per quei ricettori inseriti nelle rispettive fasce di pertinenza acustica stradali, le quali dipendono dal tipo di strada analizzata. Ad esempio, per una strada urbana di scorrimento (tipo D) è prevista una fascia di pertinenza, per ciascun lato dell'infrastruttura, di 100 metri.

Dal memento che Lei ha indicato in "poche decine di metri" la distanza della strada, si potrebbe ipotizzare che l'infrastruttura considerata rientri nel tipo E o F (urbana di quartiere o locali). In tale specifico contesto, la definizione del limite, all'interno della rispettiva fascia acustica di 30 metri, spetta al Comune, il quale è chiamato a voler assumere a riferimento i valori limite assoluti di immissione previsti dalla Tabella C del d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Tuttavia, anche in questo caso, pare singolare che, per tutelare la popolazione del rumore da traffico veicolare urbano, il Comune si sia limitato ad una definizione tanto restrittiva come la Classe II - Aree prevalentemente residenziali, dal momento che i limiti ad essa associati possono essere riferiti a strade con bassissimi flussi veicolari. Ad ogni buon conto, se anche così fosse, una siffatta criticità sarebbe di certo potuta emergere al momento della redazione della documentazione previsione dell'impatto acustico, richiesta dall'articolo 8, comma 2, lettera b) della Legge 26.10.1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", allorquando l'analisi predittiva avesse riscontrato la necessità di dover indicare le opportune opere di mitigazione acustica, utili per assicurare il rispetto dei predetti valori limite dell'opera in via di definizione.

Alla luce di quanto sopra espresso, sono numerose le incongruenze che si possono rilevare, tali da rendere estremamente labile il ricorso davanti all'Autorità, in quanto aprono a numerosi spunti di opposizione a favore del soggetto contestato.

In ogni caso, dal momento che l'Organo di controllo (ARPA) ha assegnato un supero dei valori limite, a prescindere dalle sopraesposte considerazioni che potranno essere materia di ricorso, questi è tenuto ad avviare per tramite dell'Autorità competente (solitamente Comune), il relativo regime sanzionatorio e la diffida con la quale disporre, a carico del gestore dell'infrastruttura, l'adozione del relativo Piano di contenimento ed abbattimento del rumore.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

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