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La risposta della Redazione
Schiamazzi al parco
Gent.ma Signora Claudia, le aree ricreative, quali parchi pubblici adibiti allo scopo, ricadono all'interno delle sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", quindi soggette al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale. La verifica dei predetti valori può essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e al Comune territorialmente competenti, all'esito della quale definire la presenza dell'eventuale supero dei predetti limiti, in relazione al quale disporre gli apposti provvedimenti (attraverso diffida) di limitazione dell'attività, quali orari, risistemazione delle aree attrezzate, ad esempio, allontanando i giochi per i bambini o le panchine dalle abitazioni. In alternativa, i disturbi lamentati potranno essere fatti ricadere fra gli illeciti penali in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, sempreché il disturbo lamentato sia tale da interessare una numero indefinito di persone, ossia più abitazioni, e i livelli da questo espressi superino la soglia della c.d. "normale tollerabilità". A tal riguardo, è possibile che il Comune adotti un apposto regolamento per la gestione delle aree riservate a parco giochi, usufruendo dei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della menzionata Legge quadro, essendo noto che siffatte manifestazioni rumorose sono tipicamente comprese nelle condizioni di esercizio di tali strutture e per questo è necessario agire per preservare la tranquillità e il riposo delle persone che vivono nelle loro immediate vicinanze. Infine, rivolgiamo un sentito ringraziamento per gli apprezzamenti rivoltici. Cordiali saluti.
La Redazione: 05.09.2016
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