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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Utilizzo di macchine industriali in appartamento condominiale

 

Egregio Lettore,

pare difficile poter approntare un'adeguata e, se possibile, efficacie azione di rivendicazione celandosi dietro una segnalazione anonima. Il nostro Paese purtroppo manifesta, non di rado, siffatte incresciose e, per certi versi, paradossali situazioni, nelle quali il segnalante può addirittura incorrere in maggiori "problemi" di colui che persevera in una condotta illecita. Pur tuttavia, non bisogna dimenticare che è demandato alla Pubblica Amministrazione il compito di voler perseguire colui che contravviene alle regole fissate dallo Stato, preservando in quella particolare ed articolata sfera di salvaguardia della Salute di coloro che sono esposti a rumori indesiderati (Art. 32 Cost.).

A tal riguardo, nell'ambito delle procedura di verifica delle immissioni sonore, per poter definire se i rumori generati dall'attività possano o meno eccedere le soglie fissate dalla Legge, è necessario poter disporre di apposite rilevazioni fonometriche (prova tecnica) eseguite all'interno dell'ambiente abitativo disturbato dai rumori, ed è quindi indispensabile poter disporre l'autorizzazione ad accedere ai luoghi nei quali viene lamentato il disturbo. Nell'ambito della procedura amministrativa, inoltre, le verifiche istituite devono altresì indicare le ragioni per le quali sono state disposte e, di conseguenza, i riferimenti attraverso i quali queste sono state condotte. In siffatte condizioni, pare dunque improbabile poter godere di una completa forma di anonimato.

La situazione non è poi tanti differente anche in ambito penale, a meno che il Giudice non intenda celare i riferimenti del segnalante al fine di tutelarne la sua incolumità, evitandogli possibili ritorsioni, sempreché venisse decisa la pericolosità del soggetto sottoposto alle indagini. Pur tuttavia, la formulazione delle contestazioni, alle volte, offre già di per sé delle utili indicazioni circa la cerchia dei soggetti che possono aver fatto attivare i controlli.

In questo caso, l'espressione più semplice è quella di voler agire per via diretta, offrendo all'assemblea di condominio il compito di voler conferire mandato all'Amministratore di perseverare negli interessi espressi dai condomini, assicurando il rispetto di quanto imposto dal Regolamento condominiale, i cui effetti potranno essere assunti anche in ambito civile - laddove si intendesse promuovere ricorso davanti al Giudice, e attivando presso le Autorità competenti, in primis, l'Amministrazione locale (Comune) l'avvio delle opportune verifiche in ordine alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, qualora disposte, e delle relative prescrizioni in esse contenute, fra le quali quelle di carattere ambientale, comprese dall'art. 8, comma 4 della L.447/95, inerenti la documentazione dell'impatto acustico. A queste si potranno altresì aggiungere i relativi controlli fonometrici demandati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

All'esito delle predette verifiche, qualora venisse accertata l'illiceità dei fatti contestati, dovranno essere disposti i necessari provvedimenti di rimando, in campo sanzionatorio e di diffida, comprensivi anche delle relative segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, qualora questi dovessero manifestare rilevanza di carattere penale.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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