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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Per la valutazione del rumore di un impianto a funzionamento continuo quale limite viene assunto a riferimento?

 

Egregio Lettore,

innanzitutto pare di intuire che il caso non è ancora stato sottoposto al vaglio del Giudice e questo spiega, almeno in parte, i numerosi dubbi sollevati. Tante idee e ben confuse non sono mai dei buoni ingredienti con cui iniziare una vertenza giudiziaria, giacché queste vanno solitamente a sommarsi a quelle prestate nel proseguo della causa.

Per prima cosa, v'è da decidere in quale ambito voler far ricadere i termini del disagio lamentato, ossia in quello riconducibile alle responsabilità del costruttore o dell'impiantista, nell'ambito della eventuale mancata realizzazione dell'opera "a regola d'arte" o secondo i tradizionali canoni di "buona tecnica", nel qual caso, essendo l'impianto stato realizzato dopo l'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" possono essere assunti i riferimenti espressi da tale decreto, o, piuttosto, nel tradizionale disposto in capo all'art. 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, i cui termini vanno ricondotti nell'ambito della valutazione della c.d. "normale tollerabilità". Da questo principale, quanto fondamentale, quesito si determinano, spesso, le sorti della causa.

A tal fine, è utile disporre di una preventiva analisi tecnica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) di comprovata esperienza, che possa far emergere a quale dei soggetti referenti risulti utile procedere, sia esso il costruttore/installatore, per gli adempimenti imposti dal menzionato d.P.C.M., o l'Amministratore dello stabile, per gli effetti di cui all'art. 1130 c.c. quale organo di governo del condominio, in relazione all'assunto in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni).

Dall'esito di tale prova tecnica potrà inoltre venir tentata una via conciliativa, resa recentemente obbligatoria con l'entrata in vigore del decreto "del fare", a mezzo della quale offrire alle parti le possibili soluzioni negoziali della controversia. In caso di rifiuto, il Giudice potrà riservarsi di valutare le eventuali strategie da adottare per il proseguo della causa.

Ritornando dunque ai quesiti originari, Lei ha posto in luce quello che, oramai da tempo, è stato manifestato dagli addetti ai lavori e non solo, ossia un'apparente discrasia fra le limitazioni fissate dall'Allegato A al d.P.C.M. 5 dicembre 1997 che fissa in 25 dB il limite massimo del rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo, quali per l'appunto quelli di riscaldamento o condizionamento, espresso nel livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq), ed in 35 dB il livello massimo di pressione sonora misurata con costante di tempo "slow" (LASmax) per gli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, etc.). Entrambi i riferimenti assunti a prescindere dalla tipologia di edificio considerato. Mentre, nella successiva Tabella B vengono indicati dei valori di LAeq differenti, a seconda della categoria di edificio. Infatti, per gli edifici adibiti a residenza e assimilabili il valore di LAeq è pari a 35 dB.

Non è ancora oggi stato chiarito se tale controversa indicazione sia da imputare ad un refuso del testo originario al decreto o, piuttosto, ad una specifica volontà del legislatore. Sta di fatto che, a fronte di un primo parere del Ministero dell'Ambiente e del Territorio assunto con circolare dd. 9 marzo 1999 che sembrava voler propendere per i valori riportati nell'Allegato A, con successiva circolare del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici dd. 27 maggio 2003 viene, invece, fatto riferimento ai valori riportati nella Tabella B (entrambi i documenti sono consultabili all'interno del sito web dell'Associazione Nazionale dell'Isolamento Termico e Acustico - ANIT all'indirizzo: www.anit.it), procurando altra incertezza su incertezza.

Gli elementi da Lei espressi pongono tuttavia alcuni elementi di chiarezza. Il primo, che risulta nota la fonte dei disagi lamentati, essendo stata individuata nel funzionamento della pompa di calore (sorgente specifica). Il secondo, che sono noti gli effetti da questa prodotti, avendo manifestato possibili ripercussioni sullo stato di salute delle persone esposte ai rumori da questa generati. Un buon legale, coadiuvato da un TCAA esperto, non avrebbe dubbi attraverso quali termini procedere. Non resta dunque che trovarne uno e affidarsi ai suoi consigli.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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