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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Rumori notturni di giovani in zona ricreativa

 

Gent.ma Lettrice,

partiamo col dire che l'Amministrazione locale dispone di ampi poteri-doveri conferiti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" volti a limitare il disturbo generato da attività rumorose quali quelle di specie. In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera e) della menzionata Legge quadro demanda alla medesima Autorità locale l'adozione di apposite regolamentazioni per  la tutela dall'inquinamento acustico, attraverso cui possono, ad esempio essere previste apposite fasce orarie, l'inibizione di apparecchiature elettroacustiche preamplificate e quanto altro ritenuto utile per la salvaguardia della popolazione esposta a condizioni di disturbo.

L'adozione di tali specifiche misure, peraltro rese obbligatorie dall'articolo 6, comma 2 il quale impone ai Comuni l'obbligo di adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale con apposite norme contro l'inquinamento fonico, possono offrire sostegno alle successive fasi dei controlli e, se del caso, sanzionatorie, volte a reprime quei comportamenti in disaccordo con i termini previsti da tale specifica regolamentazione.

In alternativa, e fino alla paventata prossima depenalizzazione a semplice sanzione amministrativa dell'illecito penale in capo all'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, potrà essere presentato esposto all'Autorità Giudiziaria, fornendo una chiara e precisa descrizione dei fatti e dei luoghi che sono all'origine del disturbo lamentato, meglio se correlata da apposita rilevazione fonometrica condotta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato attraverso la quale supportare i termini della contestazione. Per sostenere tale ipotesi contravvenzionale, tuttavia, è necessario che il disturbo lamentato intercetti una pluralità interminata di persone, ossia più nuclei familiari o più abitazioni, e che la condotta contestata sia tale da alimentare in concreto l'avvenuto disturbo.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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