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Ultimo aggiornamento: 01 agosto 2020

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Fontana rumorosa

 

 

 

Realizzare un ambiente architettonico gradevole non basta per offrire una ambiente funzionale, adatto alle esigenze di quanti lo ammirano, lo vivono, lo riconoscono come simbolo di un luogo, e questo necessita di passare anche ad una valutazione della sua sonorità  che possa risultare compatibile al luogo e alle sue esigenze, a partire da quanti in quel luogo ci vivono.

Tali prerogative trovano riscontro all'interno di una "nuova" branca dell'acustica ambientale, il soundscape (paesaggio sonoro), grazie al quale la definizione di un ambiente sonoro può essere progettato attraverso l'ausilio di specifiche informazioni. La realizzazione di una fontana, potrebbe quindi diventare l'occasione, per esempio, per ridisegnare un ambiente sonoro deteriorato da una marcato e invasivo rumore antropico, mitigandolo o mascherando i rumori particolarmente sgradevoli.

Tuttavia, prima di arrivare a questo, la vigente normativa speciale di settore riconosce a tali sorgenti una ben precisa connotazione, utile per ricondurre l'entità del rumore emesso perlomeno entro parametri di accettabilità. Infatti, la norma riconosce quale forma di inquinamento acustico ogni introduzione di rumore, sia nell'ambiente esterno che in quello interno, che possa interferire, quindi dare disturbo, con gli ambienti stessi. Nello specifico, la realizzazione di una fontana, collegata o posta a corredo di un impianto di depurazione, viene fatta ricadere all'interno della definizione delle c.d. "sorgenti sonore fisse", indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Siffatte sorgenti sonore sono dunque da ricondurre ai limiti assoluti, di emissione ed immissione, indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale misurati in prossimità dei ricettori esposti. Detti limiti sono da riferire all'intero periodo di riferimento considerato, ossia alle 16 ore durante il periodo di riferimento diurno (06-22) e alle 8 ore per quello notturno (22-06).

Un esempio pratico. Se la specifica sorgente di rumore produce un livello in facciata all'edificio considerato di 70 dB(A) ed il suo funzionamento si protrae per un'ora, il livello ambientale sull'intero periodo diurno sarà pari a 58 dB(A), ovvero 61 dB(A) sull'intero periodo notturno. Per tempi di funzionamento della specifica sorgente diversi basterà utilizzare la seguente relazione: Lemissione=10*log((1/Trif.)*((10^(Ls/10)*Ts)). In cui, Trif è il tempo di riferimento (16 o 8 ore), Ls è il livello prodotto dalla specifica sorgente e Ts è il tempo di funzionamento della sorgente.

La verifica del rumore può essere richiesta al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con le modalità indicate dai medesimi Enti. Qualora all'esito di tali verifiche venisse accertato il supero dei predetti limiti, è previsto che il Comune diffidi il gestore dell'impianto ad adeguarsi ai limiti entro un congruo termine, previa presentazione di un adeguato piano di risanamento acustico.

Nel caso in cui il Comune ricoprisse anche il ruolo di gestore dell'impianto, sarà necessario usufruire dei poteri sostitutivi richiamati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della menzionata Legge quadro.

Fatto salvo quanto sopra esposto, i rumori lamentati possono altresì venire ricompresi nell'ambito delle illecite immissioni richiamate dall'articolo 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso, è necessario rinviare ad una valutazione della soglia della c.d. "normale tollerabilità" da parte di un Tecnico Competente in Acustica (TCA), oltre ad un preventivo consulto di un legale attraverso il quale valutare le azioni da intraprendere per la soluzione di tale specifico caso.

 

 

La Redazione: 01.08.2020

 

 

 

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