|
|
La risposta della Redazione
Feste private all'aperto
Gent.ma Signora Elisa, nell'ambito della normativa pubblicistica, l'esercizio di attività private non è soggetto a specifiche soglie di rumore bensì alle disposizioni contenute nel regolamento comunale che, solitamente, stabilisce le fasce orarie all'interno delle quali è possibile svolgere siffatte attività. Allo stessa Autorità locale (Comune) spetta dunque il compito di verificare l'osservanza del regolamento ed eventualmente disporre i relativi provvedimenti sanzionatori in caso di accertata inosservanza delle disposizioni in esso contenute. Pur tuttavia, le immissioni di rumori che possono disturbare il vicinato possono essere assunti anche all'interno dall'ordinamento civile, in capo all'articolo 844 c.c. (immissioni), o in quello penale, ai sensi dell'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, attraverso i quali potrà essere invocato al Giudice un provvedimento restrittivo, quale la riduzione degli orari, il contenimento dei volumi o delle soluzioni tecniche/organizzative che possano limitare il disturbo del vicinato. In entrambi i casi, fatto salvo l'ausilio di un adeguato supporto legate, è utile poter disporre anche di adeguata prova tecnica (rilevazione fonometrica) eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) attraverso la quale comprovare l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità", che possa portare adeguati elementi di convincimento utili per la maturazione del procedimento istituito. Cordiali saluti.
La Redazione: 24.11.2016
|
» soundscapes sound identities
» soluzioni al rumore ambientale
|
Inquinamentoacustico.it ®
|