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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Disturbo causato da una ludoteca

 

Gent.ma Signora Sara,

uno dei primi interrogativi da porsi è: quale forma di salvaguardia ha inteso disporre l'Autorità locale (Comune) che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio di siffatta attività affinché possano venire protetti quanti risiedono nelle abitazioni prossime a tale insediamento, essendo oramai ampiamente noto che siffatte attività ludiche, specie se poste in vicinanza di edifici destinati ad uso abitativo, possono arrecare disagio ai loro occupanti, qualora prive di adeguate misure precauzionali?

L'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", viene incontro a questa esigenza, prevedendo che la domanda di autorizzazione all'esercizio debba venire accompagnata da un'apposita documentazione dell'impatto acustico generato durante l'esercizio dell'attività e delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ciò al fine di permettere all'Amministrazione competente di istaurare a carico del suo titolare eventuali obblighi, quali la limitazione dei volumi della musica, l'adozione di adeguati schermi protettivi e quanto altro ritenuto utile per contenere i livelli di rumore almeno entro i limiti previsti dalla normativa di settore, rappresentata dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

L'autorizzazione carente o priva di tale documento, potrà far sollevare l'eventuale illegittimità del titolo autorizzativo disposto dal Comune, sempreché si decida di promuoverne formale opposizione davanti all'Organo di giustizia amministrativa di primo grado (TAR), oppure potrà determinare l'avvio di un'apposita richiesta di verifica delle emissioni sonore generate, a supporto delle quali il Comune potrà avvalersi dell'avvallo tecnico offerto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in qualità di Organo preposto ai controlli.

Qualora all'esito delle predette verifiche fonometriche venisse riscontrato il supero dei valori limite assoluti (immissione ed emissione), indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, o del valori limiti differenziali di immissione (articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997), a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, l'adeguamento ai suddetti limiti.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

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