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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Disturbi da azienda vicino a casa

 

Egregio Lettore,

nel nostro Paese siamo, con rammarico, spesso costretti ad assistere a queste "brutte storie", nelle quali la rivendicazione di un Diritto viene ostacolata da parte di quelle stesse Istituzioni che dovrebbero, per prime, costituire il principale riferimento per ciascun cittadino. Un situazione che, tuttavia, ha il suo prezzo: scarsa fiducia, demoralizzazione, cui Karl Popper (filosofo austriaco 1902-1994) seppe riconoscere attraverso una celebre citazione: "abbiamo bisogno dello Stato e delle sue leggi per far sì che gli inevitabili limiti della libertà dei cittadini siano uguali per tutti". Siamo peraltro convinti che la Sua storia rappresenti comunque un'eccezione, anche se pare utile voler fornire alcuni piccoli spunti, sperando siano d'aiuto per riconoscere la Sua, peraltro legittima, esigenza di quiete.

L'Amministrazione locale (Comune) non può sottrarsi all'adempiere ai compiti dell'ufficio, rappresentando la medesima Autorità il principale riferimento nel campo dei controlli dell'inquinamento acustico, in forza dell'assunto in capo all'articolo 14, della Legge 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Ne consegue che, a prescindere dal fatto che questa possa o meno decidere di voler demandare all'Arpa l'espletamento delle relative analisi fonometriche, la medesima Amministrazione locale conserva il dovere-potere di intervenire per limitare il disturbo generato da attività e comportamenti che possano arrecare disagio alla popolazione esposta al rumore. A tal fine, pare utile voler accompagnare la segnalazione del disagio lamentato al Comune, con un'apposita rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso cui supportare le considerazioni espresse nella Sua lettera con dei validi riferimenti tecnici che possano aiutarla a persuadere l'Amministrazione nel voler adempiere ad un proprio dovere, confidando su utili elementi di supporto.

Qualora l'Amministrazione si dimostrasse restia nel promuove un'adeguata verifica di riscontro, attraverso le medesime verifiche potrà intentare causa davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, nei termini richiamati dall'articolo 844 cod. civ., invocando la limitazioni delle immissioni moleste, in grado quindi di minacciare la salute della/e persona/e esposta/e ai rumori.

Cordialmente.

 

La Redazione: 06.01.2015

 

 

 

 

 

 

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