La 
risposta della Redazione
 
 
...Dissuasori acustici in centro storico: che tipo di 
controlli?
 
Gent.ma lettrice,
l'impiego di una qualsiasi sorgente sonora deve essere svolto nel 
precipuo interesse di evitare di poter ledere la quiete e la tranquillità del 
vicinato e, in ogni caso, utilizzata nel rispetto delle norme vigenti, elementi 
basilari del vivere civile. A tal riguardo, i regolamenti di igiene o di polizia 
locale del Comune possono includere apposite limitazioni, specie se l'impiego di 
siffatte apparecchiature risulti una prassi alquanto ricorrente per la realtà 
locale, istituiti ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera e) della L.447/95 recante 
"Legge quadro sull'inquinamento acustico". In alternativa, si ricorda che 
tali immissioni sonore possono genericamente essere ricondotte all'interno 
dell'assunto in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni moleste), nel qual caso 
è necessario disporre idonea prova tecnica, a mezzo di rilevazione 
audiometrica eseguita all'interno degli ambienti abitativi disturbati da 
siffatti rumori eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
(TCAA) da Lei incaricato. Qualora all'esito della predetta verifica venisse 
appurato il supero della c.d. "normale tollerabilità", ossia venisse 
verificato un livello della specifica sorgente superiore di 3 dB(A) del 
livello di rumore di fondo caratteristico del luogo esaminato, potrà essere 
promossa formale contestazione a carico del responsabile di tali immissioni.
In questi casi, non è affatto necessario arrivare davanti al 
Giudice per trovare soluzione ai termini di lite, il più delle volte un semplice 
atto di diffida promosso da un legale incaricato e la successiva definizione di 
un accordo stragiudiziale, possono essere sufficienti per instaurare quegli 
adeguati vincoli "di compromesso" capaci di riappacificare le parti, evitando un 
successivo ricorso nella sede del giudizio, spesso oneroso, specie per la parte 
soccombente.
Qualora, invece, la parte intercettata dal reclamo si dimostrasse 
disinteressata da tale costruttiva proposta, vi sarà modo si valutare 
l'eventuale ricorso in sede civile, attraverso cui veder riconosciuto anche il 
risarcimento per gli eventuali danni patiti, o il rinvio del caso all'esame 
dell'Autorità Giudiziaria attraverso l'ipotesi sanzionatoria prevista 
dall'applicazione dell'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e 
del riposo delle persone. In entrambe le circostanze, pare utile voler essere 
supportati da un preventivo consulto legale attraverso il quale valutare con 
attenzione le condizioni che meglio rappresentano la rivendicazione di tale 
specifico caso.   
Cordialmente.